Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Polizia di Stato: per principio generale lo stato giuridico dei pubblici dipendenti si desume sulla scorta del dato formale desumibile dagli atti di nomina e/o promozione: non rilevano le mansioni effettivamente svolte.
Sul versante economico, nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita.
Il Tar Toscana, con sentenza n. 1044 del 16.06.2014, si è pronunciato sull'importante principio in occasione dell'azione di appartenenti al ruolo dei commissari con le qualifiche di commissario capo e vicequestore aggiunto.
Costoro svolgono compiti di direzione di uffici e reparti, funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e funzioni amministrative delegate dal Questore, nonché funzioni ausiliarie (amministrative e contabili) che dovrebbero essere svolte dai dirigenti civili del Ministero dell'Interno.
I dirigenti dell'Amministrazione civile dell'Interno, a differenza dei ricorrenti, percepiscono uno stipendio tabellare lordo annuo, per 13 mensilità, pari ad euro 40.129,98, ed una retribuzione di posizione, ed appartengono al pari dei ricorrenti stessi al comparto sicurezza.
Ciò premesso, gli esponenti rivendicano il diritto a beneficiare dell'allineamento del proprio stipendio allo stipendio ed all'indennità di posizione dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'Interno, deducendo:
1) violazione dell'art. 23 commi 4 e 5, legge n. 121/81;
2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
3) violazione dell'art. 76 Cost., eccesso di delega.
Ciò premesso,
l'istituto dell'allineamento stipendiale è stato espressamente abrogato dall'art. 2 comma 4 D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge n. 359/92.
L'art. 7 comma 7 D.L. n. 384/92 ha inoltre chiarito che l'art. 2 comma 4 del D.L. n. 333/92 va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
La pretesa dei ricorrenti, pertanto, è infondata in quanto non possono essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale ancorché aventi effetto per il periodo pregresso, e neppure possono essere adottate pronunce giurisdizionali che accertino il relativo diritto, poiché da tale data anche il diritto degli interessati resta inciso nonostante essi avessero maturato i requisiti a quel fine richiesti dall'abrogata normativa.
Occorre altresì considerare che l'esigenza di salvaguardare i principi fondamentali dell'azione amministrativa ha indotto la giurisprudenza a ritenere che lo stato giuridico dei pubblici dipendenti possa desumersi solo sulla scorta del dato formale, desumibile dagli atti di nomina e/o promozione, a nulla rilevando il dato sostanziale, né le mansioni effettivamente svolte (ex plurimis Cons. Stato, IV, 14.4.2006, n. 2141; Cons. Stato, VI, 10.11.1981, n. 688).
Del pari, sul versante economico, nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica).
Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva.
Non è, dunque, applicabile al personale della Polizia di Stato l'art. 52 comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 52.
Senza contare che la disciplina normativa del personale della Polizia di Stato prevede espressamente che le funzioni superiori possano essere occasionalmente svolte da dipendenti con qualifica inferiore.
Parimenti, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2000 n. 334 prevede che i commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; essi esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.
La sostituzione del superiore gerarchico rientra, dunque, negli ordinari compiti della qualifica di appartenenza e non può, dunque, essere accreditata come svolgimento, extra ordinem, di mansioni superiori.
Ed è proprio in ragione di ciò, ovverosia di una particolare contiguità alla funzione dirigenziale, al cui esercizio concorrono anche i funzionari di livello più elevato, senza però esserne titolari, che è stata prevista "una graduale valorizzazione dirigenziale" dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, valorizzazione che, però, proprio nella perdurante alterità delle posizioni funzionali in raffronto (direttive e dirigenziali) trova il suo fondamento di legittimazione.
Non vi è, dunque, alcuno spazio per riconoscere ai ricorrenti il diritto all'allineamento della propria componente stipendiale a quella dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'interno.
E ciò senza contare che il rivendicato allineamento sarebbe, comunque, impraticabile, non trovando più il suddetto istituto fondamento alcuno (salvo che nei casi in cui sia lo stesso legislatore ad introdurre griglie di parametrazione mediante puntuali ed esplicite disposizioni normative) nel nostro ordinamento giuridico.
La Corte costituzionale, d'altra parte, con ordinanza 25 febbraio 1999 n. 44 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. n. 384/1992 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 Cost., in quanto eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono - come la Corte ha più volte ribadito - rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando".
Avv. Francesco Pandolfi
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