Se c'è una sproporzione a livello di redditi l'assegno divorzile va riconosciuto anche se in misura modesta

Cari ex mariti, poche storie: anche se la vostra ex moglie si è laureata ed ha trovato lavoro dovrete versarle il mantenimento. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24420/14 depositata il 17 novembre 2014) in cui i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che se c'è una sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi l'assegno divorzile va riconosciuto sia pur in misura ridotta.

L'ex marito aveva proposto appello contro una sentenza del tribunale che aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento di 150 euro da versare in favore della moglie. L'uomo aveva contestato il fatto che la sua ex compagna si era laureata in scienze naturali ed era stata assunta presso un Bio Parco dove percepiva una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, a cui andavano a sommarsi anche gli assegni familiari.


La donna inoltre aveva anche la possibilità di utilizzare un appartamento che gli era stato messo a disposizione dai genitori mentre lui, pur godendo di un reddito mensile di € 1800, ne avrebbe dovuti spendere 450 per il canone di locazione e avrebbe anche dovuto versare il mantenimento per il figlio.


La corte d'appello, rilevata la differenza di redditi tra gli ex coniugi ha ritenuto però giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile sia pur di modesta entità.

Nel ricorso per Cassazione l'ex marito aveva sostenuto che la disparità di reddito in realtà non vi era, dato che il suo doveva essere valutato al netto del canone di locazione e delle somme che comunque doveva versare per il mantenimento del figlio.


La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutto ciò che riguarda le contestazioni di merito mentre ha ritenuto infondati i motivi del ricorso laddove si censura la corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) dato che, una volta accertata la disparità reddituale, anche se modesta, è possibile liquidare un assegno divorzile e non appare fondata la deduzione secondo cui dovrebbe detrarsi solo dal solo reddito del marito il contributo al mantenimento del figlio che anche la moglie sostiene.

Cassazione Civile testo ordinanza 17 novembre 2014, n. 24420

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