di Paolo M. Storani - LIA Law In Action è lieta di ospitare un nuovo, graditissimo contributo del Prof. Avv. Ciro Centore in tema di diritto amministrativo, relativo all'argomento della causa di servizio.

Buona lettura!

TAR /  CARABINIERI E POLIZIA/ CARDIOPATIA ISCHEMICA / CAUSA DI SERVIZIO

 

Due sentenze, recentissime, del Tribunale Amministrativo.

La prima, della I Sezione del TAR Umbria, intervenuta sotto il n. 359/2014 e la seconda, sempre di quest'anno, del TAR Palermo (n. 373/2014), sono "concomitanti" nel riconoscimento di una causa di servizio, con relativo equo indennizzo, in favore di carabinieri e agenti di polizia.

Nelle due fattispecie ci si era lamentati, prima in sede di Comitato di verifica delle patologie insorgibili ed insorte nel periodo di servizio e poi, su disconoscimento di queste patologie, ricorrendo al Tribunale Amministrativo, del fatto secondo cui determinate infermità vanno riconosciute in dipendenza del lavoro "stressante", sia come causa principale e sia come "concausa" laddove la prima non sia stata determinante.

Nel caso di specie, per quel che riguarda un agente di polizia che aveva, per anni,  prevalentemente servizio di "addetto alle Volanti" e di addetto al servizio di "scorta" per personalità di vario genere, tra cui Magistrati, era intervenuto un netto "rifiuto" al riconoscimento della causa di servizio per una patologia "ischemica".

Il Ministero dell'Interno aveva assunto che non c'era un collegamento tra questo "particolare servizio" dante luogo ad uno stress "psicofisico" e la malattia di poi insorta e di cui si aveva ancora sofferenza, sicchè si negava la invocata "concessione di equo indennizzo". Nella seconda fattispecie, invece, il soggetto che era ricorso alle salvaguardie giudiziarie, era costituito da un "Vice Brigadiere dei Carabinieri" che aveva disimpegnato compiti "prevalenti" di pronto intervento e che era stato colpito da una cardiopatia ischemica in conseguenza della quale era stato trattato con il "impianto di Stent".

Il Tribunale Umbro ha avuto a riconoscere l'invocata "causa di servizio", annullando il decreto di disconoscimento intervenuto in sede di "Comitato di Verifica per le Cause di Servizio", sottolineando che la patologia era da collegarsi alle abitudini di vita del soggetto e alle particolari ed abnormi responsabilità ed eccezionali disagi del militare che aveva chiesto il trattamento privilegiato da rapportare a queste infermità. In sede istruttoria i Giudici amministrativi hanno avuto ad effettuare la cosiddetta "verifica" di carattere "tecnico/sanitarie" ricorrendo al Direttore della Sezione di Medicina Legale della Università degli studi di Perugia e avendo ricevuto ampia relazione dallo stesso, con riconoscimento del "collegamento" tra lavoro disimpegnato e patologia ischemica sopravvenuta, ha accolto la richiesta dell'interessato.

Queste due sentenze, tra l'altro motivatissime, hanno una rilevanza nel panorama generale delle infermità da riconoscere (e non da disconoscere)  e le si segnalano perchè, a parere di chi scrive, l'Amministrazione "militare", in senso lato, attraverso il Comitato di Verifica tende, quasi sempre, ad una minimizzazione delle richieste avanzate e del rilascio di decreti di riconoscimento di patologie varie.

Riteniamo che una maggiore attenzione, anche a questa giurisprudenza, eviterebbe un allargamento del contenzioso che proprio nel settore militare si va ampliando ed allargando, negli ultimi tempi, sempre più.


Tar Umbria testo sentenza 359/2014
Tar Palermo testo sentenza 373/2014
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