Il mero fatto del aver 'deciso male' non è motivo di ricusazione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 24934 del 24 Novembre 2014. 

L'ordinanza in oggetto, considerata dalla sezione filtro della Cassazione inammissibile, ha per oggetto la richiesta di ricusazione, ex artt. 51 e seguenti codice di procedura civile, nei confronti sia del giudice relatore che dell'intero collegio decidente. 

Il richiedente aveva evidenziato che l'organo designato avrebbe assunto in passato altre decisioni sfavorevoli alla parte ricorrente.

La critica mossa dal ricorrente, strettamente ancorata alla presunta ingiustizia subita, non è sufficiente ad integrare i presupposti di legge per richiedere una legittima ricusazione; si rischierebbe in tal modo di "trascinare in giudizio ogni giudice che dia torto a una delle parti, il che poi è l'esito normale di ogni controversia civile e amministrativa"

Lo strumento della ricusazione ha una sua ratio specifica e non può essere utilizzato per "scegliere" un collegio o un giudicante maggiormente gradito alla parte. 

Il mero "decidere male", così come prospettato dalla parte ricusante, non può integrare il requisito della grave inimicizia del giudice verso la parte, poiché "quest'ultima si configura solo ove trovi fondamento in rapporti estranei al processo e non può, in linea di principio, consistere in comportamenti processuali del giudice, ritenuti anormali dalla parte". Gli elementi fondanti la ricusazione devono essere estranei al processo ed essere oggettivamente parziali, tanto da poter successivamente influire sull'esito del processo; non è possibile che la decisione stessa del giudice, adottata in maniera svantaggiosa per una delle parti, costituisca essa stessa motivo di ricusazione. I fatti e le circostanze rilevanti possono essere, ad esempio, ragioni di rancore, di avversione, tuttavia "concreti e precisi, estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa". Non certo, come nel caso di specie, la pronuncia di precedenti sfavorevoli.


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