Avv. Antonio Battaglini
avv_battaglini@alice.it
Il 18/06/2013 è entrata in vigore la Legge n. 220 dell'11/12/2012, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici".
È arrivata, così, in porto la riforma del Condominio, dopo un periodo di "quiescenza" di circa 70 anni. Infatti le prime norme in tema di Condominio avevano fatto il loro ingresso nel mondo giuridico con l'approvazione del codice civile del 1942.
Essendo impensabile parlare in questa sede di tutte le novità introdotte dalla Legge di riforma della materia condominiale (L. 220 del 2012), ci occuperemo in questo nostro primo incontro dei rimedi che il singolo condomino ha a disposizione per far valere i propri diritti nei confronti dell'Amministratore pro-tempore, che si sia reso in qualche modo o per qualche motivo inadempiente o negligente (tenendo ovviamente conto delle novità introdotte dalla Legge n. 220/2012).
Al riguardo si può dire che il condomino può "percorrere" due strade: una, per così dire, "amministrativa"; l'altra più propriamente giudiziale.
1) Relativamente alla prima strada, va ricordato che ai sensi dell'art. 66, comma 2, Disposizioni di Attuazione del codice civile, almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'intero edificio (rectius Condominio) possono fare richiesta all'Amministratore pro tempore di convocare un'assemblea condominiale. Decorso inutilmente il termine di giorni 10 da tale richiesta, i condomini possono autoconvocarsi e, nella relativa Assemblea, ricorrendone i presupposti (quorum costitutivo e deliberativo), possono revocare il precedente Amministratore, resosi negligente, e nominarne uno nuovo.
2) Oltre alla strada appena descritta, il condomino ha poi a sua disposizione un rimedio giudiziale. La revoca dell'Amministratore pro-tempore può, infatti, essere disposta anche dall'Autorità Giudiziaria (più precisamente dal Tribunale, riunito in Camera di Consiglio) su ricorso di ciascun condomino. In particolare il condomino può presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria per domandare la revoca dell'Amministratore, se questi non informa l'assemblea condominiale di un atto giudiziale che esorbita dalle sue attribuzioni, se non rende il conto della sua gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità, così come previsto dall'art. 1129, XI comma, c.c., nuova formulazione.
Avv. Antonio Battaglini
avv_battaglini@alice.it