di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 24986 del 25 Novembre 2014.
Nel caso esaminato dalla Corte i genitori di una minore disabile ricorrono avverso il responsabile di una rivista periodica la quale, in violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy) hanno pubblicato dati sensibili inerenti la minore stessa - in particolare, la notizia di adozione di delibera comunale di assistenza alla minore - e a seguito della pubblicazione "si era verificata una continua e insistente curiosità delle persone". Contestavano dunque i ricorrenti l'illecito trattamento giornalistico dei dati personali.
Si difendeva la testata eccependo che la pubblicazione si riferiva a dati già resi noti da un organo di informazione facente parte dell'amministrazione comunale; atto che, per legge, sarebbe già stato affisso all'albo pretorio.
Nella fattispecie inoltre la condizione della minore risultava percepibile icto oculi.
Sia in primo che in secondo grado di giudizio gli interessati ottenevano l'accoglimento della propria domanda di risarcimento danni; il giornale proponeva dunque ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge.
Secondo la Suprema Corte al caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione, contenuta nel codice privacy, inerente la possibilità di pubblicare notizie già rese note direttamente dall'interessato, anche attraverso un suo comportamento in pubblico; in particolare, l'handicap della ragazza, secondo la ricorrente, sarebbe stato evidente.
Il principio enunciato dalla Corte è tuttavia il seguente: "la percepibilità icto oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la richiamata norma.
E ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati - e in particolare con l'indicazione del nome e del cognome della minore - fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali all'informazione".
Il giudice del merito ha infatti operato correttamente il bilanciamento tra i due interessi coinvolti - interesse alla tutela della privacy della minore e interesse pubblico alla divulgazione della notizia - facendo ragionevolmente prevalere il primo. Il ricorso è rigettato.
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