di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 24990 del 25 Novembre 2014.
Ambulanza in emergenza contro motorino. Dalla dinamica del sinistro, accertato in sede di merito, è emerso che il danneggiato, conducente del ciclomotore, al momento dell'impatto si trovava in posizione obliqua lungo l'intera carreggiata, senza motivi apparenti.
Sulla base di tale ricostruzione il giudice del merito - sentenza confermata poi anche in appello - escludeva che quest'ultimo potesse pretendere alcun tipo di risarcimento del danno, accertato altresì che l'ambulanza, in velocità per causa di emergenza da codice rosso, aveva tutti i segnalatori - visivi e sonori - attivati.
Secondo il codice della strada, il ciclomotore avrebbe dovuto concedere la precedenza al mezzo, cosa che di fatto non è avvenuta; anzi, il motorino avrebbe addirittura ostruito il passaggio, senza alcun motivo.
Anche se la regola generale impone prudenza e rispetto del codice della strada a carico dei conducenti dei veicoli in emergenza - come ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine - anche se hanno attivati i rispettivi dispositivi sonori e visivi, "è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza".
E' legittima la decisione assunta dalla corte di merito, congruamente motivata, dalla quale emerge che la velocità tenuta dall'ambulanza non fosse eccessiva (circa 70 km orari) e la stessa fosse in codice rosso; "mentre era grave il comportamento dell'attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada".
Ritenendo ragionevole la motivazione e non potendo procedere a un ulteriore accertamento nel merito, la Corte rigetta il ricorso.
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