NB: Per successivi aggiornamenti vedi: Il pignoramento presso terzi. Guida con formula
Il Decreto Legge n. 132/2014, in vigore dall'11 dicembre 2014, introduce delle importanti novità in materia di esecuzione coattiva, con particolare riferimento agli artt. 543 e segg. c.p.c. che, appunto, disciplinano il pignoramento di crediti del debitore che risultino in possesso di terzi soggetti.
Innanzitutto cambia la competenza territoriale. Dalla data di entrata in vigore della riforma competente sarà il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c.
L'atto di pignoramento presso terzi, nel caso di specie, la citazione, non dovrà più essere necessariamente notificata personalmente, vale a dire "a mani", ma ciò potrà avvenire anche a mezzo posta, innovazione non di poco conto, considerato che per la notifica dell'atto personalmente occorreva rivolgersi all'UNEP competente per il comune in cui risiedeva il destinatario dell'atto, e ciò con una inevitabile spendita di tempo e denaro.
Tralasciando il contenuto dell'atto, per come enucleato dall'art. 513 c.p.c., una volta notificato il pignoramento e restituito l'originale dello stesso a cura dell'ufficiale giudiziario (diversamente a come avveniva nel codice previgente), il creditore, e per esso, più realisticamente il suo avvocato, dovrà entro trenta giorni depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, quello di residenza del debitore, l'originale dell'atto di citazione, il titolo esecutivo e la nota di iscrizione a ruolo. Detti incombenti, a decorrere dal 31 marzo 2015, dovranno essere espletati in via telematica, con attestazione di conformità degli atti agli originali.
Da non trascurare la circostanza per la quale il mancato deposito della predetta documentazione, nel termine sopra indicato, comporta la perdita di efficacia del pignoramento.
Sotto l'aspetto pratico ciò potrebbe implicare conseguenze di non poco conto nei confronti del debitore.
Ed invero, notificato il pignoramento, vincolate in tutto o in parte le somme di pertinenza del debitore da parte del terzo pignorato, decorsi inutilmente giorni trenta dalla restituzione dell'originale dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario e, quindi, in assenza di "attività" da parte del creditore, il pignoramento, come detto, perde automaticamente efficacia ma le somme vincolate dal terzo, in assenza di un espresso provvedimento potrebbero rimanere vincolate sine die.
Difficilmente, infatti, il terzo pignorato, potrebbe venire a conoscenza della perdita "automatica" di efficacia del pignoramento e, se pure a conoscenza della stessa, risulterebbe assai improbabile che lo stesso svincolasse le somme pignorate a semplice richiesta del debitore.
Prendiamo il caso classico dell'istituto di credito che detiene somme di pertinenza del debitore pignorato, ricevuta l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito, in assenza di un provvedimento giudiziale (si pensi all'ordinanza di estinzione del processo esecutivo) ritualmente "comunicato", giammai rimetterebbe le somme nella disponibilità del debitore che, pertanto, si vedrebbe il conto corrente bloccato.
Ricordiamo che gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che si concretizza o in un'ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c.
Il problema, infatti, si pone a causa della modifica dell'art. 543 c.p.c. laddove, nella versione previgente, imponeva all'ufficiale giudiziario il deposito presso la cancelleria dell'atto di citazione notificato, di talché, pur in assenza di deposito da parte del creditore procedente del titolo esecutivo e del precetto, il fascicolo dell'esecuzione doveva essere comunque formato e posto all'attenzione del giudice dell'esecuzione il quale, all'udienza all'uopo fissata, pur in assenza del creditore procedeva a norma dell'art. 631 c.p.c. e, fissata una nuova udienza (nella persistente assenza delle parti), dichiarava l'estinzione del processo con ordinanza che, se emessa fuori udienza, sarebbe stata comunicata alle parti ex art. 630 c. II c.p.c.
In questo caso, il terzo pignorato, l'istituto di credito nell'esempio sopra indicato, in virtù dell'ordinanza di estinzione comunicata ovvero fornita in copia autentica dal debitore, avrebbe avuto l'obbligo di svincolare immediatamente le somme pignorate.
Nella nuova formulazione dell'art. 543 c.p.c., eliminato l'incombente del deposito dell'atto di citazione in capo all'ufficiale giudiziario, onere ora posto a carico del creditore nei trenta giorni successivi, in caso di inattività dello stesso creditore - per una dimenticanza o altro - non verrebbe formato alcun fascicolo dell'esecuzione a cura del cancelliere (c. IV) e non si celebrerebbe l'udienza di comparizione delle parti, di talché non si giungerebbe mai ad una ordinanza di estinzione del processo esecutivo.
Il terzo pignorato potrebbe anche non essere a conoscenza della inefficacia automatica del pignoramento, si pensi all'ipotesi della comunicazione della dichiarazione che esonera la comparizione del terzo in udienza e, conseguentemente, non presentendosi in udienza, essendone espressamente esonerato (c. II, n. 4) confiderebbe, invano, in una ordinanza di assegnazione delle somme ovvero di estinzione per "liberare" le somme pignorate, con gli evidenti notevoli disagi per il debitore.
A questo punto, i possibili scenari per chi ha interesse a rientrare nel possesso delle somme pignorate e, quindi, per il debitore, nel silenzio della legge, potrebbero essere due: chiedere la collaborazione del creditore e, pertanto, farsi predisporre un atto di rinuncia all'esecuzione, evenienza difficilmente praticabile, non fosse altro per i rapporti probabilmente non troppo "amichevoli" tra le parti oppure presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione per la declaratoria di inefficacia ovvero di estinzione del pignoramento, in applicazione analogica dell'art. 562 e 630 c.p.c..
Ulteriore aspetto interessante della riforma che, in questo caso, potrebbe avere risvolti poco piacevoli per il terzo pignorato, è quello relativo alla cd. dichiarazione del terzo.
L'art. 543 c.p.c. dispone ora, tra l'altro, che l'atto di pignoramento deve contenere l'avvertimento per il terzo che, in caso di mancata dichiarazione da rendere a mezzo raccomandata o pec ovvero in udienza - nella quale, in assenza di comunicazione della dichiarazione, è tenuto a comparire personalmente - ed anche in caso di rifiuto a rendere la suddetta dichiarazione, sebbene comparso, il credito o i beni pignorati di pertinenza del debitore si considerano non contestati nell'ammontare e nei termini indicati nell'atto di pignoramento, con l'obbligo di pagamento nei confronti del creditore procedente (articolo ora foggiato sul modello dell'art. 548 c.p.c., in materia di crediti di lavoro, nel quale questa sorta di automatismo della non contestazione era già stato introdotto dal legislatore).
Le conseguenze per il terzo, come ben si comprende, non sono di poco conto, considerato che lo stesso, pur senza confermare l'esistenza di un suo debito verso l'esecutato, addirittura prescindendo dall'effettiva presenza dello stesso, può ora ritrovarsi obbligato personalmente nei confronti del creditore procedente, con assoggettamento del patrimonio personale, in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive di questo.
Ciò impone una grande attenzione per il terzo che, in precedenza, spesso e volentieri non si "dannava l'anima" nel fornire le dichiarazioni previste ovvero nel comparire personalmente all'udienza indicata, con le negative ripercussioni in termini di speditezza della procedura esecutiva o, peggio ancora, con l'instaurazione di interminabili giudizi di accertamento del credito nei quali, il malcapitato creditore, doveva dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato (o non) dal terzo, questi era debitore dell'esecutato.
Pertanto, dall'11 dicembre 2014 in poi, è vivamente consigliato al terzo (identificato quasi sempre negli istituti di credito) di fornire le dovute dichiarazioni ovvero comparire personalmente in udienza per non ritrovarsi obbligato, personalmente, nei confronti del creditore.
Per il terzo "incolpevole", tuttavia, esisterebbe un possibile rimedio, vale a dire l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, da esperirsi nel termine di 20 giorni - così come previsto dall'art. 617 c.p.c. - decorrenti dal primo atto di esecuzione e, nel caso concreto, in assenza di specifica normativa sul punto, molto verosimilmente dalla notifica del provvedimento di assegnazione.
Ovviamente il suddetto giudizio non è privo di rischi per il terzo, considerato che lo stesso dovrebbe fornire la prova della mancata conoscenza della procedura esecutiva, per fatto allo stesso evidentemente non imputabile, si pensi alla irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ovvero, in estrema ratio, al caso fortuito o di forza maggiore.
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