Anche i procedimenti tributari devono seguire le regole dettate dal codice di procedura civile per i ricorsi in Cassazione. Così, secondo la pronuncia della S.C. numero 25395/2014, depositata l'altro ieri. Ciò significa che il contribuente non può consegnare l'atto del ricorso direttamente all'ufficio della Agenzia delle Entrate in causa, e viceversa quest'ultimo non può notificare il ricorso al contribuente tramite messi interni.
Il mancato rispetto delle modalità corrette di notifica - ossia a mezzo di ufficiale giudiziario - prescritte per il giudizio dinanzi alla Cassazione, ha dato luogo in questo caso al rigetto del ricorso di un contribuente il quale, dopo aver visto respingere le proprie ragioni in entrambi i giudizi di merito, agiva in terzo grado per contestare un'istanza di rimborso, consegnando l'atto nelle mani degli impiegati del front office dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate coinvolto.
Se è vero, infatti, che l'articolo 61 del Decreto 246/92 prevede che nei procedimenti tributari le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico con avviso di ricevimento, il successivo articolo 62, tuttavia, stabilisce che per il terzo grado di giudizio - quello introdotto dal ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale - si applicano le norme dettate dal Codice di procedura civile in quanto compatibili (indirettamente richiamando, quindi, l'art. 137 c.p.c., ai sensi del quale: quando non disposto altrimenti, "le notificazioni" "sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere").