La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4993/2004) ha stabilito che "sebbene la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno trasformi il debito di valore nato dall'illecito in debito di valuta, tale effetto si produce soltanto al passaggio in giudicato della sentenza stessa". I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che "sino a tale data, il credito continua a produrre interessi compensativi, da computare sulla somma rivalutata, secondo i criteri dettati da Cassazione 1712/95".
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