Quando un'imposta viene dichiarata illegittima con una sentenza, il contribuente che l'ha già versata ha diritto al rimborso. Sin qui nulla quaestio.
Attenzione! Ma da quando decorre il termine per presentare l'istanza di rimborso?
Il termine per l'esercizio del diritto di rimborso decorre dalla data del versamento e non dalla data della sentenza declaratoria dell'illegittimità.
La vicenda che ha portato la Suprema Corte a pronunciare questo dictum è la seguente.
Un contribuente nel 2001 versava l'Irpef sulle somme percepite nel 2001 a "titolo di incentivo alle dimissioni". Trascorsi quattro anni, precisamente nell'anno 2005, la Corte di Giustizia Europea dichiarava illegittima la norma che aveva imposto tale condizione.
Nell'anno 2006 il contribuente presentava istanza alla Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle somme versate. Tale istanza veniva respinta perché presentata fuori termine, ovvero erano scaduti i quattro anni entro cui era possibile accettarla.
La vicenda, così, giungeva nanti la Commissione Tributaria Regionale che dava ragione al contribuente, motivando che la scadenza quadriennale decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea.
L'Agenzia delle Entrate non accettava questa sentenza e ricorreva in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour ribaltavano il verdetto sostenendo che il contribuente aveva inviato l'istanza per l'esercizio del diritto di rimborso troppo tardi, precisando che il dies a quo per l'esercizio di tale diritto decorre sempre dal giorno del versamento del tributo.
Al fine di giungere a tale pronuncia la Suprema Corte ha fatto riferimento alla tematica della prescrizione e della decadenza, ribadendo, ancora una volta, che sono elementi essenziali ai fini della certezza del diritto.
Sulla vicenda de qua, i Giudici di Piazza Cavour hanno definitivamente affermato che il contribuente, per poter ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato, non deve attendere nè la dichiarazione di illegittimità della norma ( rectius: norma tributaria), né la dichiarazione di incompatibilità della norma di diritto interno con quella comunitaria, ma attivarsi immediatamente nei termini prescritti dalla legge.
Avv. Luisa Camboni
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