Alcune interessanti precisazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 25213 del 27 novembre 2014

Un notaio che ha apposto nel corpo di un atto di compravendita l'enunciato "il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma", ha dato spunto alla Corte di Cassazione di precisare i confini dell'efficacia probatoria del contenuto di un atto pubblico.


Nel caso di specie, la parte ricorrente, mirante ad ottenere la restituzione di somme già pagate in un precedente accordo privato, lamentava che il giudice di merito non avesse dato importanza alla circostanza che il notaio, che aveva rogato l'anno successivo l'atto definitivo, avesse dichiarato nel corpo dello stesso, che, contestualmente alla firma del definitivo, era avvenuto un pagamento di un nuovo importo

E' opportuno ricordare che a norma dell'art. 2700 c.c. un atto pubblico fa piena prova della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, fino a querela di falso, nonché degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza. 


La Suprema Corte, nella sentenza n. 25213 del 27 novembre 2014, ha precisato però che quanto dispone l'art. 2700 del codice civile non significa che si debba considerare provata anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti e contenute nell'atto pubblico che possono, invece, essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova: infatti, l'espressione usata dal notaio è dubbia potendo far intendere sia che il pagamento è avvenuto in sua presenza sia in un momento diverso e privatamente tra le parti (ipotesi suffragata dalla mancata indicazione delle modalità con cui è avvenuto il pagamento).


La corte fa notare inoltre che se il notaio non attesta espressamente che il pagamento è avvenuto in sua presenza, non è neppure possibile il ricorso alla querela di falso.

Un altro aspetto interessante della sentenza è quello relativo alla valenza probatoria di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore. La quietanza "volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito", rende inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare il contrario stante la previsione di cui agli artt. 2726 e 2729 c.c.. Anche in tal caso, però, chiarisce la Cassazione, tali limiti alla prova non si applicano "quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé - circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni - ma si intenda invece provare, come nella specie, circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Corte di Cassazione testo sentenza 27 novembre 2014, n. 25213

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