Depositate il 4 dicembre scorso in Cassazione due pronunce complementari che precisano i limiti della restituzione come scriminante per il reato di bancarotta fraudolenta!

Depositate il 4 dicembre scorso in Cassazione due pronunce che precisano i limiti della restituzione come scriminante per il reato di bancarotta fraudolenta! Con le sentenze complementari n. 50975/14 e n. 50979/14, gli Ermellini hanno chiarito che, se vuole evitare l'imputazione di bancarotta fraudolenta, l'imprenditore che abbia distratto risorse aziendali deve necessariamente provvedere al pagamento di tutti i debiti prima dell'intervento della dichiarazione di fallimento. 

In particolare, la decisione contenuta nella sentenza numero 50795 stabilisce che «è irrilevante che un fallimento sia stato chiuso per mancanza sopravvenuta del passivo, per essere stati pagati i debiti (v. Legge Fallimentare, ex art. 118, n. 2), in quanto tale fatto non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza

dichiarativa di fallimento e non fa venir meno obbiettivamente il reato di bancarotta documentale fraudolenta». Al contrario, sulla sussistenza o meno di detto reato incide soltanto la eventuale revoca del fallimento, pronunciata ex art. 19 della stessa Legge Fallimentare, (a seguito di opposizione) per insussistenza dello stato di insolvenza «al momento della dichiarazione di fallimento». 

Sulla base dei principi suesposti, la seconda  sentenza - la numero 50979/14 - ha accolto il ricorso di un imprenditore fallito che dimostrava la avvenuta restituzione - prima della pronuncia di fallimento - di una somma più che sufficiente a ripianare tutti i debiti della società, perché addirittura superiore all'importo dell'ammanco contestatogli. 

In contrasto, dunque, con quanto deciso dalla corte d'Appello adita (che aveva respinto il ricorso perché aveva ritenuto il pagamento tardivo rispetto alle distrazioni consumatesi), i giudici di Piazza Cavour hanno invece dato ragione al ricorrente poiché: «l'attività restitutoria deve essere valutata, ai fini dell'esclusione della sussistenza del reato, laddove la contestata sottrazione dei beni venga annullata da una condotta di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori». 


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