Le regole di riparto della giurisdizione, nel nostro ordinamento, sono contenute all'art. 2 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo

di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 25011 del 25 Novembre 2014. 

In tema di riparto di giurisdizione, il dibattito intorno al riconoscimento o meno di un diritto soggettivo (con conseguente pronuncia a favore della giurisdizione del giudice ordinario) oppure di un interesse legittimo (con giurisdizione affidata al giudice amministrativo) è sempre a ancora attuale. 

Le regole di riparto della giurisdizione, nel nostro ordinamento, sono contenute all'art. 2 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo (c.d. LAC; legge 2248/1865, allegato E). Nel caso di specie le sezioni unite, chiamate a dirimere un conflitto insorto proprio circa il riparto di giurisdizione, hanno risolto una problematica concernente la mancata fruizione, da parte di un alunno disabile, delle previste ore di sostegno garantite dalla legge. In questo caso sussiste o meno un potere in capo alla pubblica amministrazione, con conseguente discrezionalità di erogazione del servizio (giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il privato sarebbe titolare di mero interesse legittimo all'ottenimento delle ore di sostegno) oppure il privato è titolare di posizione di diritto soggettivo, concernente il bene tutelato diritto fondamentale incomprimibile, con conseguente assegnazione della giurisdizione al giudice ordinario?

La domanda di accertamento della natura discriminatoria del trattamento della minore, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, proposta dagli interessati presso il tribunale ordinario, veniva accolta dal giudice ordinario, la cui sentenza

veniva impugnata dal MIUR innanzi alle sezioni unite con eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza in commento costituisce importante precedente in materia di pretese dei privati in materia di sostegno all'apprendimento scolastico perchè di fatto disattende la costante giurisprudenza formatasi sino a quel momento; giurisprudenza che viene puntualmente richiamata dalla Corte ("Il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola") e che era orientata nel senso di riservare la materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a. ("in tema di insegnamento di sostegno, la normativa di settore riconosce all'amministrazione il potere-dovere di dare concretezza alle aspettative degli alunni mediante un'equa e ragionevole utilizzazione delle risorse, da ripartire tra gli aventi titolo sulla base di provvedimenti emanati anche alla luce di superiori scelte discrezionali"). Il vero punto di svolta è costituito dall'affermazione delle sezioni unite circa l'importanza del diritto all'istruzione, il quale "è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità". Una vera e propria affermazione di sussistenza di diritto soggettivo, qualificato come fondamentale, costituzionalmente tutelato, che non può dunque risultare compresso dall'esistenza di un potere organizzativo amministrativo.

La Suprema corte, a sostegno del mutamento di orientamento, con conseguente esercizio della funzione nomofilattica che le è propria, cita diverse fonti normative non solo di livello nazionale, ma anche e soprattutto europeo e internazionale (trattato dell'UE, carta dei diritti fondamentali dell'UE, Costituzione italiana). L'interpretazione della problematica avviene quindi a livello sistematico, non più limitata al solo ordinamento nazionale, i cui principi vengono riletti alla luce di interventi normativi esterni. Giungendo alla conclusione che "la natura fondamentale del diritto all'istruzione del disabile non è di per sé sufficiente a ritenere devolute le controversie che ad esso si riferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi coperti da garanzia costituzionale"; ma che "ai fini del riparto di giurisdizione occorre piuttosto muovere dalla verifica se, a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione, ci si trovi di fronte, in presenza di una situazione di handicap particolarmente grave, ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato (…) o vi sia ancora per la pubblica amministrazione-autorità spazio discrezionale". Secondo le sezioni unite, la soluzione sarebbe sicuramente nella prima parte dell'enunciato, non potendo la particolare situazione di handicap essere compressa da alcun tipo di potere amministrativo discrezionale, il quale sì permane nella fase precedente della redazione del piano di studio e sostegno individuale, ma che cessa nel momento in cui tale potere viene esercitato al fine di assicurare la tutela del diritto fondamentale all'istruzione del disabile.

Sopra sono stati riportati, in sintesi, i passi fondamentali della sentenza che, per l'importante portata innovatrice, invito comunque i lettori a prendere visione del testo integrale della sentenza qui sotto allegato.


Vai al testo della sentenza 25011/2014

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