Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense riguardante i corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è stato emanato "in applicazione della legge" e nel rispetto dei "principi di ragionevolezza e della tutela della concorrenza", contemperando "le esigenze di formazione professionale degli avvocati e le loro legittime aspirazioni".
Così il Tar Lazio, con sentenza depositata il 4 dicembre 2014, ha messo la parola fine alla "guerra" tra l'Aiga e il Cnf iniziata nell'ottobre scorso con il ricorso dei giovani avvocati contro il regolamento n. 5/2014 promulgato dal Consiglio in attuazione dell'art. 22 della legge professionale forense (l. n. 247/2012).
Secondo l'Aiga la nuova disciplina di iscrizione all'albo per il patrocinio in Cassazione era incostituzionale per via dei requisiti necessari per l'iscrizione (anzianità, numero di giudizi patrocinati e soprattutto frequenza obbligatoria dei corsi presso la Scuola superiore dell'Avvocatura, da svolgersi direttamente a Roma) che avrebbero comportato per le giovani leve il ricorso alla "firma" dei colleghi già abilitati, limitando, di fatto, il ricambio generazionale nelle giurisdizioni superiori.
Ma il Tar ha dato ragione al Cnf.
Per il giudice amministrativo, infatti, le eccezioni di illegittimità sono da respingere perché non solo il regolamento è strettamente attuativo della previsione di legge, ma prevede altresì un ampio periodo transitorio e si fa carico delle difficoltà logistiche cui potrebbero andare incontro i professionisti per via della sede principale dei corsi, a Roma, "prevedendo che 1/3 delle lezioni possa essere svolto in forma decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali".