Ascoltare il Dott. Marco Rossetti, Consigliere della Sez. III Civile della Corte Suprema di Cassazione, è un piacere raro ed i visitatori di LIA Law In Action ne apprezzano da sempre lo spessore cultu

di Paolo M. Storani - Ascoltare il Dott. Marco Rossetti, Consigliere della Sez. III Civile della Corte Suprema di Cassazione, è un piacere raro ed i visitatori di LIA Law In Action ne apprezzano da sempre lo spessore culturale e pure l'affabilità. Leggerlo è parimenti motivo di profondo apprendimento. Del resto, tutte le sue sentenze sono autentiche chicche per gli appassionati della r.c.

Traendola dal portale giuridico della Giuffrè Ri.da.re., ecco una splendida ricostruzione della nozione di diritto all'oblio. Buona lettura!

Il diritto all'oblio (di Marco Rossetti)

Il "diritto all'oblio", uno degli ultimi nati tra i diritti della personalità

, fu una felice intuizione del tribunale di Roma, che con alcuni provvedimenti di urgenza, resi nell'arco di un breve periodo di tempo, e concernenti vicende analoghe, ne affermò l'esistenza e ne fissò i limiti.

L'occasione per l'affermazione del diritto in esame fu rappresentata dalla messa in onda di una serie di sceneggiati televisive aventi ad oggetto lontane vicende giudiziarie, che negli anni '50 avevano fortemente impressionato l'opinione pubblica, ed erano scaturite in processi seguiti con attenzione dall'intero Paese.

Le persone che vennero all'epoca imputate (ed in qualche caso condannate) in quei processi ricorsero - ex art. 700 c.p.c. - al tribunale, perché impedisse la messa in onda dello sceneggiato, allegando di avere ormai pagato il proprio debito con la giustizia e di essersi rifatte una vita; con la conseguenza che la rivelazione del proprio passato, ormai ignoto ai più, ledeva il proprio diritto "all'oblio".

Il tribunale di Roma ritenne in quel caso che la diffusione di uno sceneggiato televisivo che riproduca pregresse e lontane vicende giudiziarie non viola il diritto alla riservatezza dei protagonisti, ma solo a condizione che la riproposizione della vicenda sia giustificata da un effettivo ed attuale interesse sociale, storico, culturale, politico.

Pertanto, colui che fu reale protagonista della vicenda può opporsi alla diffusione del film, invocando il "diritto all'oblio", inteso quale aspetto del più generale diritto alla riservatezza, limitatamente a quelle parti del film che rievochino non la vicenda giudiziaria, ma vicende private dei protagonisti, anche se ad esse venne dato ampio risalto dalla stampa all'epoca in cui si svolsero i fatti (Trib. Roma (ord.) 21 novembre 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57; il principio peraltro non si affermò senza contrasti: si veda infatti, in senso contrario - ma con una motivazione molto più scarna e meno convincente - Trib. Roma (ord.) 20 novembre 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57, nonché Trib. Roma (ord.) 8 gennaio 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57, la quale ritenne che il "diritto all'oblio" potesse concernere solo il nome del protagonista, non la sua vicenda.

Più di recente Trib. Roma, 1 febbraio 2001, in Dir. informazione e informatica, 2001, 2, 206, ha ritenuto un dato acquisito la configurabilità di un "diritto all'oblio", ma ha soggiunto che tale diritto non può essere invocato con riferimento a vicende di cronaca per le quali non sia venuto meno l'interesse del pubblico, in virtù della loro eccezionalità e della efferatezza dei delitti rievocati (nella specie, è stato escluso il "diritto all'oblio" di uno dei partecipanti ai cc.dd. "delitti della Uno bianca", il quale si era opposto alla trasmissione di uno sceneggiato sulla vicenda).

 

(fonte: portale giuridico "Ri.Da.Re." - Giuffrè editore)
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