Brusca frenata della Cassazione sull'elusione fiscale dedotta sulla base della valutazione di antieconomicità delle operazioni imprenditoriali.
Con la sentenza n. 25774 del 5 dicembre scorso, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che il fisco non può negare la detraibilità e la deducibilità delle spese poste in essere dall'imprenditore, soltanto perché qualificate come operazioni antieconomiche.
La vicenda sottoposta all'attenzione della S.C. riguardava una società che aveva effettuato spese abbastanza ingenti per l'assistenza legale (in relazione a un contratto) e per il riacquisto di beni (nella specie "torcitoi") ad un prezzo considerato dall'amministrazione finanziaria affatto conveniente. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate aveva negato la possibilità di fruire della detrazione e inviato relativo avviso di accertamento Irpeg, Irap e Iva.
La società adiva pertanto la Ctp di Varese che annullava parzialmente la pretesa impositiva, mentre la Ctr Lombardia accoglieva totalmente l'appello della contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per Cassazione dolendosi dell'insufficiente motivazione, basata su una documentazione probatoriamente non idonea e priva di ogni indicazione riguardante nello specifico "le effettive spese di viaggio - e - il quantum delle spese sopportate per vitto ed alloggio" con riferimento ai costi per le prestazioni legali, nonché dell'erronea affermazione relativa al fatto "che l'ufficio non poteva giudicare l'antieconomicità dell'operazione - malgrado - lo stesso si fosse attenuto alle attestazioni del p.v.c. in ordine alla svalutazione nel tempo dei relativi cespiti".
Gli Ermellini, però, hanno dato ragione alla società, rigettando il ricorso dell'Agenzia e confermando la decisione del giudice tributario, il quale, "disconoscendo la legittimità delle riprese rispettivamente operate dall'ufficio in punto di interessi e di costi deducibili" e limitandosi a prendere atto della "dettagliata documentazione prodotta" in ordine alle spese legali (relative a rimborsi richiesti per i viaggi effettuati e a compensi per l'esecuzione di prestazioni di assistenza tecnica contrattualmente dovuti), nonché dell'allegata documentazione relativa al riacquisto dei torcitoi usati che non mostrava affatto un'operazione antieconomica, "ha rettamente assolto con compiutezza e linearità l'ufficio motivazionale", di tal ché nessun addebito è ad essa seriamente imputabile.
Corte di Cassazione, testo sentenza 05 dicembre 2014, n. 25774