di Dario La Marchesina - Gli obiettivi del DLgs. 6/2003 sono favorire la crescita, la competitività delle imprese e valorizzare il carattere imprenditoriale delle società.
Il finanziamento è l'insieme di tecniche con le quali l'impresa acquisisce le risorse necessarie per svolgere la propria attività, distribuendo in seguito i suoi esiti economici; l'impresa potrebbe essere considerata come una funzione che riceve come input denaro e restituisce come output denaro.
Infatti l'art. 2247 c.c. dice che "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili".
I finanziatori sono creditori mentre chi fa il conferimento è socio; la distribuzione degli utili è decisa anno per anno mentre il cerchio dei finanziamenti gira sempre.
Per quanto concerne la limitazione della responsabilità due sono le principali novità introdotte dalla riforma: la limitazione di responsabilità è ora affermata anche in caso di s.p.a. unipersonale; la possibilità che la società si avvalga di patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ne risulta in primo luogo un'ulteriore smentita della prospettiva che di solito evidenzia il carattere "scandaloso" della limitazione di responsabilità e ne sottolinea l'eccezionalità rispetto alla regola generale dell'art. 2740 c.c.
Inoltre risulta un abbandono della prospettiva che sottolinea il significato collettivo della fenomenologia societaria e anche i diversi equilibri che la caratterizzano rispetto alla situazione dell'imprenditore individuale; essa è smentita dalla generalizzazione della limitazione di responsabilità per la società unipersonale e soprattutto dalla disciplina dei patrimoni destinati.
Da ciò si evince come la nuova disciplina preveda la limitazione di responsabilità anche per il caso della società unipersonale in cui unico socio è una persona giuridica.
Nella riforma delle società di capitali, il ruolo della limitazione di responsabilità è quello di consentire un'organizzazione dell'impresa in grado di segmentare i rischi connessi ai singoli e a specifici momenti in cui si articola la sua attività.
L'art. 2497 c.c. conferma la legittimità della direzione unitaria di società diverse, e quindi una segmentazione dell'attività imprenditoriale, con il solo limite della violazione dei principi di corretta gestione societaria; preziose sono le indicazioni tratte da due disposizioni concernenti le ipotesi di patrimonio destinato: l'art. 2447-quinquies distingue chiaramente la posizione dei creditori in relazione al contratto e di quelli a causa di illecito; l'art. 2447-decies c.1 riguarda il finanziamento di uno specifico affare.
La prima ipotesi evidenzia quindi l'esigenza di isolare il rischio derivante da uno specifico affare, destinandogli una porzione del patrimonio sociale, e separando così i creditori che su di essa possono rivalersi e quelli generali della società; la seconda ipotesi, invece, definisce le condizioni per il finanziamento di uno specifico affare e riguarda i rapporti tra l'impresa e i suoi finanziatori.
Anche la legge fallimentare (r.d. 267/1942) tiene conto della diversità delle due vicende: infatti nella prima si preoccupa di assicurare in caso di fallimento della società, la separazione del patrimonio destinato, oggetto da parte del curatore di una gestione ovvero liquidazione separate rispetto alla restante massa patrimoniale; nella seconda si basa sul rapporto contrattuale preesistente al fallimento, regolando la reciproche posizioni del curatore e del finanziatore a seconda delle alternative tra scioglimento o continuazione del rapporto stesso.
Infine in entrambi è significativa la prospettiva del contratto: nell'art. 2447-quinquies riesce a distinguere i creditori per i quali rileva la destinazione del patrimonio da quelli per i quali risponde l'intero patrimonio sociale, sottolineando la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito; nell'art. 2447-decies, un'operazione di finanziamento per uno specifico affare, stabilisce che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o una parte dei proventi dell'affare stesso.