Le liti generate dai contratti internazionali possono essere risolte giudizialmente o a mezzo di arbitrato.
Quest'ultima procedura può rivelarsi essenziale nel momento in cui la materia del contendere riferisce a problematiche o contratti particolari che richiedono specifiche competenze tecniche o giuridiche, quando è necessario mantenere un regime di stretta confidenzialità e riservatezza della lite ( vuoi per gli interessi in gioco, vuoi per i soggetti coinvolti ) oppure quando la scelta è rivolta ad un foro neutrale.
A contrario, l'arbitrato potrebbe non essere la soluzione ideale se sono coinvolti stati non firmatari della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento dei lodi stranieri, quando il valore della controversia è limitato ovvero quando è evidentemente più opportuno - per costi, tempi e facilità nell'esecuzione della sentenza - ricorrere al giudice.
Ad ogni modo la convenienza della procedura arbitrale appartiene ad un'attenta valutazione e scelta fatta al momento della redazione contrattuale con l'inserimento della clausola compromissoria per la definizione delle controversie a mezzo di arbitrato attivabile presso il prescelto organismo.
Volgendo lo sguardo agli Emirati Arabi Uniti rimane pressoché necessario propendere per l'avvio delle procedure arbitrali in luogo di quelle giudiziali posto che non vi sono accordi tali da permettere il riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali italiani entro la Federazione. E' pertanto fondamentale che nei contratti Italia - EAU sia apposta la clausola compromissoria per l'avvio di procedure attraverso le camere arbitrali locali o internazionali i cui lodi potranno successivamente essere eseguiti all'interno del territorio emiratino ( sempre che non risulti più conveniente adire il tribunale entro il territorio della Federazione).
Nel 2006 gli Emirati hanno ratificato la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, anche se coi dovuti limiti posto che nell'ordinamento emiratino vi sono norme inderogabili per competenza o per materia, come ad esempio nel caso di lodi in contrasto con la Shari'a, coi principi fondamentali dell'ordinamento ovvero riferiti a specifiche tipologie contrattuali che in quanto tali sono soggette alla disciplina di appositi organismi.
Tra gli organismi arbitrali utilizzati nelle controversie che coinvolgono gli emiratini, vi sono il DIAC ( Dubai International Arbitration Centre), Abu Dhabi Commercial Conciliation, ICC ( International Chambre of Commerce), LCIA ( London Court of International Arbitration ).
Interessante forma di arbitrato è invece rappresentata dal DIFC ( Dubai International Financial Centre ), struttura a sé rispetto i " tradizionali" organismi arbitrali, identificato nei fatti in un centro finanziario dotato di un regolamento indipendente ed autonomo entro l'emirato di Dubai.
Il DIFC è un' imponente realtà tale che tutte le imprese e società ivi iscritte sono soggette alla giurisdizione esclusiva del tribunale interno alla struttura. Detto sistema giudiziario interno all'organismo, dotato di regolamento autonomo ed indipendente, è sottoposto ai controlli della DFSA ( Dubai Financial Service Autority ) che garantisce conformità di licenze e regolamenti in essere nel DIFC circa le attività bancarie e finanziarie, monitora le leggi applicabili ed i regolamenti.
Di fatto esiste il " Tribunale" della DIFC che, dotato di un sistema legislativo fondato sui principi di common law inglese garantisce ai propri iscritti una giurisdizione esclusiva in materia civile e commerciale ( asset management, servizi bancari e finanziari, fondi d'investimento ......).
La forza ed il valore aggiunto di questo organismo rispetto la materia arbitrale è data dall'esistenza di un protocollo attuativo in essere con l'emirato di Dubai tale che le decisioni emesse dal Tribunale DIFC, successivamente raccolte dal Tribunale di Dubai ed opportunamente tradotte in arabo, andranno a costituire un giudizio formale con l'effetto di essere immediatamente riconosciute ed eseguibili entro il territorio dell'intera Federazione.
Le sentenze emesse da DIFC non possono essere riviste circa merito o giudizio da alcun tribunale tale che esse - tramite il protocollo in essere con Dubai - saranno trasformate in un ordine del Tribunale dell'Emirato stesso.
Il favore per il veloce ed efficace funzionamento delle procedure arbitrali negli EAU emerge anche dall'apertura di detto protocollo a giudizi e decisioni arbitrali della LCIA ( London Court of International Arbitration ), a patto che queste vengano recepite dal Tribunale DIFC prima di essere presentate in quello di Dubai.