di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 26139 dell'11 Dicembre 2014.
Se l'Agenzia delle entrate, prima di procedere alla notifica dell'accertamento, procede nel provocare il contraddittorio con il contribuente - al quale sono addebitati determinati scostamenti di reddito a seguito di applicazione di studi di settore - rigettando la difesa di questi con espressa motivazione, è legittimo che proceda alla notifica dell'accertamento stesso. In caso di opposizione, sarà poi facoltà del giudice, trattandosi di accertamento fondato su studi di settore (la cui natura giuridica è quella della presunzione semplice) valutare che le pretese tributarie, sulla base degli elementi probatori prodotti in corso di causa, siano fondate. Nel caso di specie ricorre il Fisco avverso la sentenza d'appello che annullava detto accertamento poiché, secondo la Commissione tributaria regionale, le presunzioni derivanti dagli studi di settore non sarebbero state adeguatamente verificate con l'apporto di ulteriori elementi di prova.
La Cassazione interviene cassando con rinvio la sentenza
impugnata, giungendo a soluzione diametralmente opposta: l'onere della prova, nel caso in cui sia già stato previamente provocato il contraddittorio con il contribuente - ipotesi verificata nel caso in oggetto - ricade su quest'ultimo e non sull'ente accertatore. Nella specie, la discrepanza tra ricavi effettivi e ricavi dichiarati sarebbe stata fondata sull'acquisto di un'auto aziendale, elemento che di per sé, secondo il giudice d'appello, non sarebbe stato sufficiente a rendere legittimo l'accertamento. In definitiva, l'utilizzo del sistema degli studi di settore non è sufficiente di per sé a fondare la responsabilità tributaria del soggetto accertato, ma ad essi deve seguire il legittimo contraddittorio tra le parti, fermo restando il potere di libera valutazione delle prove di cui è fornito il giudice tributario.Vai al testo della ordinanza 26139/2014