In regime di comunione legale, se uno dei due coniugi acquista o vende da solo un immobile, l'altro coniuge può considerarsi "litisconsorte necessario" (ossia soggetto la cui partecipazione al giudizio è necessaria ai fini della regolarità del contraddittorio) soltanto nelle controversie che incidono direttamente sul diritto di proprietà e non anche in quelle riguardanti la validità o l'efficacia del contratto rispetto alla cui formazione egli è rimasto estraneo.
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014, rigettando il ricorso di una donna contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che accoglieva la domanda di una banca, creditrice del marito della donna per la restituzione di un finanziamento, la quale aveva citato in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con cui lo stesso aveva trasferito due cespiti immobiliari.
Contro la decisione del giudice territoriale la donna ricorreva per Cassazione dolendosi del fatto che il contraddittorio non poteva dirsi "integro" considerata la sua assenza, dato che l'immobile era stato acquistato in regime di comunione legale.
Ma la Cassazione le dà torto.
Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, "qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto".
Considerato, pertanto, che l'azione revocatoria "non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione", hanno affermato i giudici di legittimità rigettando il ricorso, "non sussiste alcun ipotesi di litisconsorzio necessario".
Cassazione testo sentenza n.26168/2014