La Corte di Giustizia delle Comunità Europee proibisce l'utilizzo da parte di soggetti privati di videocamere di sorveglianza che inquadrino la pubblica via
Proprio in questi giorni in cui scottanti casi di cronaca nera sembrano aver trovato soluzione grazie alla presenza delle videocamere di sorveglianza - anche private -, arriva da Lussemburgo una decisione che limita l'uso di tali dispositivi.
Con la sentenza n. 212/13, depositata l'11 dicembre scorso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dice no all'utilizzo da parte di soggetti privati di videocamere di sorveglianza che inquadrino la pubblica via, in quanto contrastanti con le norme sulla tutela della privacy di cui alla Direttiva 95/46 (recepita nel nostro Paese con il D.lgs. 196/2003).
Tale pronuncia chiude un procedimento che, coinvolgendo 7 Stati Membri, prendeva le mosse dal ricorso di un cittadino ceco il quale aveva installato una telecamera al di fuori della propria abitazione per individuare i vandali che da anni attaccavano la sua casa (ex: distruggendone vetri con la fionda etc.). Identificati finalmente gli autori delle azioni criminali, e arrestati dalle Forze dell'Ordine, questi avevano però contestato la legalità delle registrazioni, ottenendo ragione presso l'Ufficio per la Tutela dei Dati Personali! Dopo un primo ricorso del proprietario bocciato dalla corte Municipale di Praga, la Suprema Corte Amministrativa ceca ha investito della questione la Corte di Giustizia Europea, perché questa valutasse l'applicabilità dell'eccezione sollevata dal ricorrente di un uso «esclusivamente personale e domestico» delle telecamere, come da art. 3, comma 2 della Direttiva.
Secondo la ratio della sentenza europea, stante il fatto che dall'inquadratura della telecamera è spesso possibile risalire all'identità di un soggetto, la ripresa e la detenzione di tali immagini non è legittima senza consenso dell'interessato. Secondo gli eurogiudici, non è possibile applicare l'eccezione prevista dall'articolo 3 della direttiva in parola, ai sensi del quale sono esclusi dall'osservanza delle norme contenute nello stesso atto i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica «per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
Pertanto, le telecamere installate sull'esterno di un'abitazione privata nel cui occhio ricada - seppure di poco - la strada o un qualsiasi altro luogo pubblico, vanno considerate illecite. La Corte, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio per i cittadini che siano vittima di illeciti - come il proprietario ceco - affermando che i tribunali interni dovrebbero tenere conto degli interessi legittimi del responsabile del trattamento coinvolti nel caso, quali la tutela della vita, della salute e della famiglia.
Vai al testo della sentenza resa dalla Corte l'11 dicembre 2014 nella causa C-212/13
Con la sentenza n. 212/13, depositata l'11 dicembre scorso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dice no all'utilizzo da parte di soggetti privati di videocamere di sorveglianza che inquadrino la pubblica via, in quanto contrastanti con le norme sulla tutela della privacy di cui alla Direttiva 95/46 (recepita nel nostro Paese con il D.lgs. 196/2003).
Tale pronuncia chiude un procedimento che, coinvolgendo 7 Stati Membri, prendeva le mosse dal ricorso di un cittadino ceco il quale aveva installato una telecamera al di fuori della propria abitazione per individuare i vandali che da anni attaccavano la sua casa (ex: distruggendone vetri con la fionda etc.). Identificati finalmente gli autori delle azioni criminali, e arrestati dalle Forze dell'Ordine, questi avevano però contestato la legalità delle registrazioni, ottenendo ragione presso l'Ufficio per la Tutela dei Dati Personali! Dopo un primo ricorso del proprietario bocciato dalla corte Municipale di Praga, la Suprema Corte Amministrativa ceca ha investito della questione la Corte di Giustizia Europea, perché questa valutasse l'applicabilità dell'eccezione sollevata dal ricorrente di un uso «esclusivamente personale e domestico» delle telecamere, come da art. 3, comma 2 della Direttiva.
Secondo la ratio della sentenza europea, stante il fatto che dall'inquadratura della telecamera è spesso possibile risalire all'identità di un soggetto, la ripresa e la detenzione di tali immagini non è legittima senza consenso dell'interessato. Secondo gli eurogiudici, non è possibile applicare l'eccezione prevista dall'articolo 3 della direttiva in parola, ai sensi del quale sono esclusi dall'osservanza delle norme contenute nello stesso atto i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica «per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
Pertanto, le telecamere installate sull'esterno di un'abitazione privata nel cui occhio ricada - seppure di poco - la strada o un qualsiasi altro luogo pubblico, vanno considerate illecite. La Corte, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio per i cittadini che siano vittima di illeciti - come il proprietario ceco - affermando che i tribunali interni dovrebbero tenere conto degli interessi legittimi del responsabile del trattamento coinvolti nel caso, quali la tutela della vita, della salute e della famiglia.
Vai al testo della sentenza resa dalla Corte l'11 dicembre 2014 nella causa C-212/13
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