La mancanza dell'autorizzazione del Ministero della Giustizia (c.d. D.G.S.I.A.) a ricevere telematicamente "gli atti introduttivi" non comporta alcun effetto in ordine "all'esistenza, alla validità e all'ammissibilità" della costituzione in giudizio.
Ad affermarlo è la sezione lavoro del Tribunale di Genova, con provvedimento dell'1 dicembre 2014, esprimendosi sulla ritualità della costituzione di due società che avevano inviato entrambe le proprie memorie per via telematica.
Secondo il giudice genovese, occorre distinguere, infatti, "l'atto processuale - nella specie costituito da un documento informatico - dalla modalità di deposito dello stesso", pertanto, una volta appurato che "la comparsa di costituzione informatica, digitalmente sottoscritta, soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 416 c.p.c., deve trovare applicazione il principio generale dell'art. 121 c.p.c.".
Tale principio, infatti, ha aggiunto il Tribunale, non può essere derogato dall'art. 35 del d.m. n. 44/2011, giacchè secondo la gerarchia delle fonti una "disposizione di natura regolamentare non può prevalere sulle norme di rango sovraordinato".
Considerato, altresì, che "la comparsa inviata in via telematica, inserita dalla cancelleria nel fascicolo di ufficio, e comunicata al difensore della controparte, consente di ritenere pienamente raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l'ufficio giudiziario e la controparte", il Tribunale ha ritenuto sanato ogni eventuale profilo di irregolarità.