di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 26276 del 15 Dicembre 2014.
Non può considerarsi violato il principio del contraddittorio se il consulente tecnico d'ufficio ha deciso di utilizzare parametri di valutazione diversi da quelli standard senza darne avviso ai consulenti di parte. Lo afferma la Cassazione enunciando il seguente principio di diritto: "in materia di consulenza tecnica non rientrano tra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali è previsto l'intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio".
Nel caso di specie gli interessati ricorrono avverso la sentenza di merito denunciando vizi in fase di acquisizione della prova scientifica - nella specie, esame di campioni di dna finalizzati al riconoscimento di filiazione - poiché il consulente tecnico d'ufficio avrebbe utilizzato parametri valutativi diversi dagli standards normalmente adottati. Ciò, a detta dei ricorrenti, sarebbe avvenuto senza previamente avvisare i consulenti di parte.
La Suprema corte disattende tale tesi osservando che tutte le operazioni di prelievo di dna sarebbero avvenute alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici di parte; ed agli stessi il ctu avrebbe consegnato alcuni tamponi biologici, di modo da permettere a questi ultimi di eseguire le medesime prove di corrispondenza scientifica in maniera totalmente indipendente.
I tamponi utilizzati dal ctu
sono risultati essere i medesimi forniti ai periti fiduciari; l'unica differenza è consistita nell'utilizzo, da parte del ctu, di metodologie di ricerca e verifica più ampie rispetto a quelle ordinarie; tuttavia osserva la Corte che "ciascun consulente di parte - in possesso di campioni biologici identici a quelli utilizzati dal Dott... - era in grado di verificare ed eventualmente confutare le conclusioni dallo stesso raggiunte".Vai al testo della sentenza 26276/2014