L'automobilista è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni per ogni singola infrazione anche nell'ipotesi di diversi ingressi nella zona a traffico limitato effettuati nello stesso giorno.
Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli ingressi illegittimi nella ZTL avvengono a distanza di alcune ore l'uno dall'altro, non potendosi ravvisare una condotta unica.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26434 del 16 dicembre 2014.
Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente chiedeva l'annullamento di ben 94 verbali di accertamento di infrazione elevati dalla Polizia Municipale in cui veniva contestata la plurima violazione dell'articolo 7, commi 9 e 14, Codice della Strada.
Alcune di queste infrazioni erano avvenute in uno stesso giorno.
La decisione della Corte, è in linea con quanto già ribadito in precedenti occasioni essendo ormai pacifica la possibilità di multare più volte un automobilista per la stessa violazione del codice della strada.
L'unico strada per ottenere almeno una riduzione della multa sta nella previsione di cui al primo comma dell'art. 198 del Codice della Strada secondo cui "chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo".
Uno sconto che però non riguarda le zone a traffico limitato. Il secondo Comma dello stesso articolo stabilisce infatti che "In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".
Inizialmente il giudice di pace aveva ritenuto che si dovesse applicare una sola sanzione per tutte le infrazioni che erano state commesse nello stesso giorno.
Quando il caso è finito in Cassazione la Corte ha chiarito che le infrazioni possono considerarsi uniche quando ravvicinate e distinte quando intercorre del tempo anche nell'arco della stessa giornata.
Secondo il Giudice di ultima istanza, il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi esaminando di nuovo l'appello è il seguente: in materia di sanzioni amministrative, non e' applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'articolo 81 cpv cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'articolo 8 legge 689/81, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina di cui al citato articolo 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'articolo 8-bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.