La responsabilità solidale ex artt. 1292 e 1317 c.c. delle diverse strutture sanitarie.

Avv. Riccardo Carlone 

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Va in primis rilevato come in Giurisprudenza sia del tutto pacifico che la struttura sanitaria ed il medico rispondono in solido dei danni subiti dal paziente [1]  ciò sia nel caso l'evento dannoso sia ascrivibile ad uno solo dei soggetti, sia ove si aggiunga alla condotta del primo anche quella del secondo, indipendentemente dal titolo da cui promanano le rispettive responsabilità [2] .

Siffata responsabilità è stata commentata da una parte della Giurisprudenza direttamente facendo riferimento all'art. 2055 c.c.

Nello specifico si è ritenuto come questa norma, nonostante la sua ubicazione codicistica in seno alla responsabilità per fatto illecito, possa e debba trovare applicazione anche per la responsabilità contrattuale.

Altra Giurisprudenza [3]  ha giustificato siffatto rapporto solidale osservando che il ricovero finalizzato all'esecuzione di un intervento chirurgico costituisce l'oggetto di un'obbligazione unitaria a carico di una pluralità di parti che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte ma temporalmente ed oggettivamente indivisibili (la cura del malato).

La Cassazione, riconducendo il tema in oggetto ad una questione di casualità, ed ai principi generali di cui all'art. 1292 c.c. e ss. ha ritenuto di sottolineare che allorquando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti diversi (intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato) tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido ciò, si noti bene, non tanto sulla base dell'estensione della responsabilità contrattuale della norma di cui all'art. 2055 c.c., quanto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale se un unico evento dannoso è imputabile a più persone al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio ciò è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di casualità ed il concorso di più cause efficienti.

Se tali principi sono applicabili al rapporto medico/struttura sanitaria allo stesso modo saranno riferibili quando i più soggetti responsabili per inadempimenti diversi siano individuabili nelle diverse strutture sanitarie che sono state legate al paziente dal rapporto contrattuale.

Ed è la classica, e molto comune, fattispecie in cui un paziente, dapprima ricoverato presso una struttura sanitaria, viene poi trasferito in diverso Ospedale al fine di essere sottoposto ad un intervento diagnostico o chirurgico non eseguibile presso la prima.

Sul tema per Giurisprudenza consolidata della S.C. quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perchè i predetti soggetti siano corresponsabili in solido.

Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento [4] .

Ciò discende non tanto, come già affrontato ma in altre sedi comunque sostenuto [5] , dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale, ma dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l'art. 2055 c.c. è un'esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), che sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati [6] .

Solidarietà ribadita ex art. 1293 c.c. anche ove gli obbligati siano tenuti al proprio adempimento ciascuno con modalità diverse, così come le due strutture sanitarie eventualmente convenute potrebbero eccepire, provando la diversità delle attività diagnostiche, chirurgiche e di cura poste in essere.

Rammentando sul tema come la Giurisprudenza del Tribunale di Roma [7]  abbia anche inteso ancor più specificare le prestazioni sanitarie plurisoggettive nel "sottotipo" dell'obbligazione solidale delle cd. "obbligazioni indivisibili" anch'esse sottoposte alla regolamentazione delle norme relative alle obbligazioni solidali.

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[1]  Cass. Civ. 23918 09.11.2006; Cass. Civ. 2144 11.05.1988

[2]  Trib. Vicenza 27.01.1990

[3]  Tribunale di Roma 28.01.2002

[4]  Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039;

 Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987.

[5]  Cass., 26 maggio 1995, n. 7231

[6]  Cass. Civ. n. 15431/2005

[7]  Trib. Roma, 28-01-2002 - Limiti c. Mancuso e altri in Giur. romana, 2002, 227


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