Non costituisce illecito disciplinare né fattispecie determinativa di danno ingiusto - grazie alla scriminante di cui all'art. 598 co. 1 c.p., avente valenza generale nell'ordinamento

"Non costituisce illecito disciplinare né fattispecie determinativa di danno ingiusto - grazie alla scriminante di cui all'art. 598 co. 1 c.p., avente valenza generale nell'ordinamento - attribuire al proprio datore di lavoro in uno scritto difensivo atti o fatti, pur non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, ancorché tale scritto contenga, in ipotesi, espressioni sconvenienti od offensive (soggette solo alla disciplina prevista dall'art. 89 c.p.c)".

Lo ha deciso la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 26106 dell'11 dicembre 2014, dando ragione al dipendente di una banca che aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per avere "diffamato" l'istituto affermando di non aver ricevuto un preavviso di revoca relativamente all'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione e per aver emesso un assegno bancario su un conto corrente chiuso.

L'uomo ricorreva per Cassazione impugnando la sentenza

della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la legittimità del licenziamento ritenendo sussistente il danno all'immagine a carico dell'istituto di credito addebitandogli la condotta in quanto dipendente dello stesso, laddove, invece, le sue asserzioni non potevano essere considerate diffamazione poiché contenute in uno scritto difensivo e, quindi, avvenute al di fuori dell'esercizio delle mansioni.

Per la S.C. il motivo è fondato.

Alla condotta rimproverata al dipendente è applicabile, infatti, secondo la Cassazione, la causa di giustificazione ex art. 598, 1° co., c.p., che costituisce applicazione del più generale principio dell'art. 51 c.p., poiché "le frasi ritenute diffamatorie concernevano in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia (vale a dire l'insussistenza degli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 28 d.lgs. n. 507/1999) ed erano funzionali alle argomentazioni svolte a sostegno della tesi difensiva prospettata".

Tale scriminante di portata generale - ha spiegato la Corte - è pacificamente applicabile anche al contenuto di scritti difensivi relativi a giudizi civili e a maggior ragione nel caso di specie, in cui le affermazioni ritenute non veritiere si rinvenivano in uno scritto difensivo depositato nel corso di un giudizio in cui l'istituto di credito era estraneo e le stesse non solo "erano strettamente pertinenti all'oggetto della controversia - ma anche - formulate in maniera tutt'altro che sconveniente, non continente o comunque oltraggiosa".

Infine, ha concluso la Corte accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio, non è da ritenersi sussistente nella condotta addebitata al lavoratore "neppure un'astratta potenzialità lesiva in termini di danno all'immagine della società, atteso che quest'ultimo, meglio definibile come danno alla reputazione aziendale, può sussistere solo allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi".


Cassazione lavoro, testo sentenza 11 dicembre 2014, n. 26106

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