Sarà una sentenza gravida di conseguenze quella della Corte di Giustizia Europea del 18 dicembre scorso (causa C-354/13) che ha assimilato l'obesità ad un handicap.
Considerato che oltre il 24% dei cittadini europei supera la soglia del sovrappeso (dati Eurostat 2013), la sentenza della Corte lussemburghese è destinata a costituire un precedente in grado di influenzare il diritto del lavoro dei Paesi del Vecchio Continente.
La vicenda all'attenzione del giudice europeo è stata sollevata da un babysitter impiegato in un comune danese, che imputava la decisione dell'amministrazione pubblica sul suo licenziamento, ufficialmente dovuto al calo del numero dei bambini di cui occuparsi, alla sua condizione fortemente in sovrappeso.
Da qui si arrivava all'azione giudiziaria e il tribunale danese adito, prima di decidere sulla domanda del dipendente, invocava l'intervento della Corte UE.
Pur non essendoci nessuna disposizione, dei trattati e del diritto dell'Unione Europea che sancisce un divieto generale di discriminazione in ragione dell'obesità in quanto tale, ha ricordato la Corte lussemburghese, di fatto l'obesità può costituire un handicap e dunque il lavoratore ha diritto alla tutela offerta dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (n. 2000/78/Ce).
Per la Corte, infatti, nella nozione di handicap non rientra solo l'impossibilità di esercitare un'attività professionale, ma anche un ostacolo a svolgerla.
Sebbene, quindi, lo stato di obesità non costituisca un handicap in senso stretto, definito dalla direttiva come una limitazione derivante "da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature" che possono ostacolare la "piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale, su base di uguaglianza con altri lavoratori", in date circostanze, l'obesità può costituire un ostacolo, soprattutto quando, come nel caso di specie, è di lunga durata e costringe il lavoratore ad una mobilità ridotta o a patologie che gli consentono con difficoltà di svolgere i suoi compiti professionali.