Nuova conferma dalla Cassazione con sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014

Col semaforo giallo bisogna fermarsi. Non ci sono scuse, pertanto, sulla sua durata che, se superiore a tre secondi, è congrua per arrestare il veicolo.

Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014, pronunciandosi sul ricorso di una automobilista avverso la sentenza del Tribunale di Lodi (in appello) che rigettava le opposizioni a quattro verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada, tutti elevati, in ore notturne, a seguito di rilevazione con apparecchiatura elettronica, per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.

A nulla sono valse le doglianze della ricorrente che sosteneva l'illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura della quale non era provata la regolarità e la taratura e l'omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata della luce semaforica gialla che essendo, secondo la stessa, pari a 3,365 secondi era sufficiente a consentire l'attraversamento dell'incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall'art. 41, comma 10, del Cds. Per la Cassazione, va confermata la statuizione del giudice d'appello.

Quanto al primo punto, infatti, hanno ribadito gli Ermellini, lo strumento risultava regolarmente omologato, installato e controllato nel suo funzionamento sino a "poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione" ed inoltre non era prevista alcuna taratura, non trattandosi di strumento di misurazione.

Quanto alla durata della luce semaforica gialla, la stessa non ha alcuna rilevanza per la S.C., giacché la ricorrente era stata contravvenzionata per avere attraversato con il semaforo rosso senza addurre elementi dai quali desumere che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 10, Cds, che "legittima" il passaggio con la luce gialla solo se, appunto, i veicoli "vi si trovino così prossimi - da non potersi più arrestare - in condizioni di sicurezza".

Del resto, in ordine ai tempi di permanenza del semaforo giallo, la Corte riportandosi ai principi già affermati in materia (cfr. Cass. n. 18470/2014; n. 14519/2012) ha affermato, preliminarmente, che "l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile" e in ogni caso che "una durata superiore ai 3 secondi deve senz'altro ritenersi congrua", in linea sia con la risoluzione del Ministero dei Trasporti (n. 67906/2007), la quale accertando che il Codice della strada

non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce solo che il tempo minimo di durata non può mai essere inferiore a tre secondi; sia con lo studio del CNR del settembre 2001 che stabilisce in tre secondi il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Su questo assunto, pertanto, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.


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