Con la sentenza n. 50624/2014 del 3 dicembre scorso, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di costruzioni in zone sismiche.
Richiamando quanto disposto dagli artt. 93, 94 e 95 del T.U.E. - Testo Unico sull'Edilizia - gli Ermellini hanno chiarito che il reato antisismico ricorre in tutti i casi di opere realizzate in una delle zone sismiche definite tali all'art. 83 dello stesso testo di legge, senza che siano stati assolti gli obblighi di preventiva denuncia e presentazione dei progetti allo sportello unico e senza che sia stata ottenuta la autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
Indipendentemente dall'effettiva pericolosità dei manufatti in questione - così come già stabilito in passato dai giudici della suprema Corte (cfr. sent. n. 5738/97) - qualunque progetto di intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato:
1) deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di permettere i controlli preventivi;
2) abbisogna del rilascio del preventivo titolo abilitativo;
3) deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori;
4) deve prevedere che gli stessi lavori siano diretti da un professionista abilitato.
Ciascuna violazione dei predetti obblighi costituisce un autonomo capo di imputazione. Restano esclusi dalla normativa gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.