E' quanto afferma la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27531 del 30/12/2014. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un ricorso presentato da un Istituto di Credito, creditore procedente in una esecuzione immobiliare in danno di alcuni soci amministratori di una Coop, garanti societari per contratto di mutuo ipotecario per il periodo di tempo di durata della loro carica.
Secondo l'istituto di credito, i giudici di merito avrebbero confuso il termine di efficacia della fideiussione stabilito contrattualmente con la estinzione della garanzia fideiussoria. Sotto questo profilo, secondo la Banca, il termine di efficacia avrebbe dovuto comportare solo che nel periodo successivo alla scadenza del termine, le nuove obbligazioni assunte dal debitore non saranno più coperte dalla garanzia, ma per quanto riguarda gli importi maturati fino alla data di scadenza della fideiussione il garante avrebbe dovuto continuare a rispondere fino all'estinzione del debito.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione secondo cui dalla clausola contrattuale risulta chiaro l'intento perseguito dagli amministratori che era quello di prestare la garanzia fideiussoria solo nell'arco di tempo in cui essi come amministratori avrebbero potuto effettivamente controllare l'adempimento dei suoi impegni da parte della società garantita.
In merito alla validità della clausola che limita nel tempo la validità della fideiussione
, la Corte osserva che è possibile prevedere un limite di tempo inferiore a quello del rapporto garantito anche se ciò non è previsto espressamente dal codice. Tale possibilità, infatti, può ricondursi alla previsione dell'articolo 1941 del codice civile comma 2 che consente di prestare fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.La fideiussione a tempo in ogni caso non è vietata perché è comunque diretta a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto al debitore principale. E' solo la possibilità inversa, spiega la Corte, che deve ritenersi illegittima non essendo possibile infatti che il garante assuma impegni più gravosi rispetto a quelli del debitore principale.