La Corte di Cassazione ha stabilito che il 'Parmacotto' non fa concorrenza sleale agli altri affettati che sono in commercio e puo' quindi continuare a mantenere il suo nome. Il motivo? Per piazza Cavour 'il nome geografico di una localita' non e' brevettabile' solo 'quando puo' creare una situazione di ingiustificato privilegio e non puo' costituire elemento di confondibilita' tra due prodotti di per se' nettamente inconfondibili'. Discorso che non si puo' applicare ai prosciutti di Parma, il crudo e il cotto che, vista la loro diversita', cancellano 'ogni possibilita' di confusione nel consumatore medio'. A sollecitare la pronuncia della Terza sezione penale, un ricorso della Rovagnati che sosteneva che il concorrente, facendo riferimento alla citta' emiliana, Parma, nel nome beneficiava di un 'effetto di trascinamento illegittimo indotto dalla rinomanza e dalla fama di qualita' del crudo di Parma'. Ragionamento non condiviso dalla Cassazione che, con la sentenza 6080, ha respinto il ricorso sottolineando che i due prosciutti, il crudo e il cotto, di Parma, data la loro 'diversita', eliminano il rischio che i consumatori possano confonderli.
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