Così ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27386 del 24 dicembre 2014

Non è sufficiente una mera, temporanea, ripresa della convivenza tra due coniugi per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di divorzio.

Così ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27386 del 24 dicembre scorso, respingendo il ricorso della ex moglie contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dissolto, definitivamente, il vincolo matrimoniale.

Vedendo rigettate le proprie istanze anche in appello, la donna ricorreva per Cassazione, sostenendo l'avvenuta riappacificazione col marito, data la ripresa della convivenza sotto lo stesso tetto.  

Ma anche la Cassazione le dà torto.

Concordando con la corte di merito, i giudici di piazza Cavour, infatti, hanno affermato che una semplice coabitazione tra i coniugi non è sufficiente a dimostrare concretamente la ripresa della vita coniugale, ovvero il ripristino effettivo dei rapporti materiali e spirituali caratterizzanti il consorzio familiare e, pertanto, non può valere ad interrompere il periodo della separazione, ai fini del divorzio

, oltretutto se temporanea e dovuta, come nel caso di specie, ad una scelta quasi "obbligata" da parte dell'ex coniuge, il quale, uscito dal carcere, per ovvie esigenze abitative era rientrato nella casa coniugale. 


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