di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 33 del 7 Gennaio 2015. Quali sono i presupposti per la legittima irrogazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, meglio nota come tarsu? Nel caso in oggetto l'interessato ha impugnato con successo quattro avvisi di accertamento relativi a un garage il cui uso, a dire dell'interessato, era sporadico, ottenendone l'annullamento. Ricorreva quindi per Cassazione il Comune impositore.
La Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come il d. lgs. 507/1993 abbia gravato in capo agli enti locali l'onere di istituire apposita tassa annuale su base tariffaria, "gravante su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi scopo adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage".
E soprattutto individuando il principio generale secondo il quale "tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, perchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione". In definitiva il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta è costituito dalla circostanza che l'interessato occupi quello specifico locale, non importa quale sia la sua destinazione d'uso, "a prescindere del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti".
L'onere della prova, infine, fermo restando il principio secondo il quale spetta all'amministrazione a dover allegare la fonte dell'obbligazione tributaria, in caso di eccezione alla regola generale sopra citata - come nel caso in oggetto - è il contribuente a dover fornire gli elementi necessari a fondare legittima eccezione. La sentenza è cassata senza rinvio, decidendo direttamente la Cassazione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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