L'uso del termine "pregiudicato" può integrare reato di diffamazione, anche se lo stesso è indirizzato ad un soggetto che è già stato condannato con sentenza definitiva.
È quanto emerge dalla sentenza n. 475 depositata l'8 gennaio 2015 con la quale la quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione nei confronti di un avvocato ritenuto colpevole di avere offeso, comunicando con più persone, la reputazione di un collega, definendolo, più volte, "pregiudicato".
A nulla sono valse le doglianze del professionista imputato circa il fatto che la parte offesa fosse stata effettivamente condannata, con sentenza irrevocabile, per reato di diffamazione a mezzo stampa in un procedimento penale direttamente collegato a quello civile, nel quale lo stesso imputato
assisteva una delle parti in causa, funzionale ad ottenere la liquidazione del danno conseguito dal detto reato. Né, tantomeno, l'invocata esimente dell'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero in forma di critica e/o asserzione di verità, senza distinzione di appartenenza ad una qualsiasi categoria, in presenza dei requisiti della verità del fatto, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza formale.Quanto alla reiterazione del termine, si doleva infine, l'imputato la stessa era dipesa dallo svolgimento della polemica in aula e non poteva far venir meno la base di verità e la sua pertinenza al giudizio civile in corso.
Per la Corte, tutte, le doglianze sono infondate.
Confermando quanto statuito dal giudice d'appello, il quale non aveva affatto ritenuto le affermazioni offensive una "mera argomentazione tecnica riferita alla quantificazione del danno (oggetto della causa civile patrocinata dall'avvocato imputato), nell'ambito di esposizioni di dati tecnici finalizzati a stabilire se e quanto fosse risarcibile il danno", bensì una "reazione" all'accoglimento da parte del giudice delle richieste formulate dalla controparte (moglie della parte offesa e componente del medesimo studio professionale), la S.C. ha ritenuto che le frasi pronunciate dall'imputato avessero "scopo puramente denigratorio, per evidenziare la pochezza giuridica e umana della collega, quale componente di uno studio professionale diretto dal pregiudicato". Pertanto, il reiterato epiteto, pur "realmente corrispondente al singolo capitolo della biografia giudiziaria del convenuto", non poteva essere inquadrato nel tessuto del procedimento civile in corso e nel rapporto dialettico tra le parti, ma era finalizzato ad esprimere il suo significato deteriore e usato "per imporre un marchio di stigmatizzazione generale - non solo al "colpevole" come cittadino e professionista - ma a tutto il metodo lavorativo dell'organizzazione professionale da lui diretta".
In ordine all'esercizio di manifestare liberamente il proprio pensiero in forma di critica e/o di asserzione di verità, ha concluso, infine, la Corte rigettando il ricorso, lo stesso "va comunque contemperato con l'esigenza, sancita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, di evitare che il cittadino che si trovi nella condizione personale e sociale di persona processata e/o condannata divenga, in maniera indenne, perenne bersaglio del discredito dei consociati. Il richiamo all'attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale deve razionalmente essere compiuto in un contesto che consenta alla rievocazione di intervenire direttamente nella sincronia degli eventi in corso e di suscitare necessaria e pertinente reazione nei destinatari".
Cassazione Penale, testo sentenza 8 gennaio 2015, n. 475• Foto: giudice sentenza martello