Corte di cassazione, sezione vi, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097
Dott.ssa Zulay Manganaro

Il nuovo strumento del "filtro in appello" introdotto dall'art. 54 d.l. 83/2012, poi convertito in legge numero 134 dell'agosto del 2012, ci riporta a considerare che il giusto processo da svolgersi in un ragionevole tempo, come richiesto anche dai principi europei, debba necessariamente passare per una debita stima del secondo grado di giudizio.

La riforma si è prefissata di deflazionare la mole di lavoro delle Corti d'Appello - stallo ricollegato alla riforma del 1990 sull'operatività del giudice unico e sull'avvio della piena attività delle cd. "sezioni stralcio" e il cui ruolo avrebbe dovuto risolvere le "antiche", identiche questioni allora affliggenti il primo grado, tuttavia ripresentatesi già dai primissimi anni del nuovo secolo, in forma ancor più accentuata.

Sostanzialmente, la riforma - sotto questo specifico aspetto - ha introdotto due nuove norme: gli artt. 348 bis e 348 ter.

Il primo, rubricato "Inammissibilità dell'appello", recita testualmente: "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile (pertanto non deducibile nel merito) dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta"

Prosegue la norma affermando che il primo comma non si applica, vale a dire non soggiacciono a filtro:

a) gli appelli proposti relativamente a una delle cause di cui all'art. 70 cpc ("Intervento in causa del pubblico ministero");

b) gli appelli proposti a norma dell'art. 702 quater ("Appello"), ovvero le cause già introdotte in primo grado con il rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss.

La prima esclusione, probabilmente, si giustifica in considerazione del pubblico interesse da rilevare nelle ipotesi previste dall'art. 70 cpc; la seconda, potrebbe essere vista come un bilanciamento di interessi tra un più contenuto impianto nel primo grado e una piena esplicazione del contraddittorio nel giudizio di gravame. Tra i tanti aspetti critici di questo nuovo strumento, si è osservato un potenziale contrasto con il principio di cui all'art. 6 CEDU, in forza del quale, una volta riconosciuto da parte di un ordinamento un determinato grado di gravame, questi non può sottrarlo mediante una valutazione eccessivamente discrezionale.

Da un punto di vista tecnico, non si tratta di vera e propria inammissibilità, quale invece è contemplata dall'art. 348 cpc, rubricato "Improcedibilità dell'appello". Quest'ultimo riguarda, in effetti, i vizi congeniti dell'atto d'impugnazione che impediscono di instaurare validamente il giudizio di gravame. Vale a dire: una mancata tempestiva costituzione dell'appellante e la mancata comparizione dello stesso alla prima udienza. In tal evenienza, il giudice rinvia la causa a un'udienza successiva e se - anche in quest'occasione - l'appellante non si presenta, "l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

Altri campi di esclusione dal filtro in appello sono: il processo tributario (come discende dall'art. 54, c. 3 bis del d.l. 83/2012: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), secondo autorevole dottrina anche quelli amministrativo e contabile e, pare, i giudizi di nullità dei lodi arbitrali.


Il successivo art. 348 ter "Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello", disciplina il profilo processuale del filtro.

"All'udienza di cui all'art. 350 (trattazione) il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348 bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348 bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado" (cd. "doppia conforme").

Se viene pronunciata ordinanza di inammissibilità, pertanto, questa statuirà anche sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc ("Condanna alle spese").

Tale ordinanza verrà pronunciata solo se la previsione sfavorevole di accoglimento del gravame investa tanto l'impugnazione principale quanto eventuali impugnazioni incidentali. Viceversa, si procederà alla disamina di tutti gli appelli. Ove l'appello sia dichiarato inammissibile, si può impugnare il provvedimento di primo grado con ricorso per cassazione, il cui termine decorre dalla comunicazione o notificazione (se anteriore rispetto alla comunicazione stessa) dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Così disponendo, la norma predilige il termine breve d'impugnazione e mantiene residuale l'applicazione dell'art. 327 cpc "in quanto compatibile"(trattasi, all'atto pratico, del caso in cui non venga inviato il biglietto di cancelleria alle parti nel termine di sei mesi).

Laddove sia pronunciata l'inammissibilità per le stesse ragioni di fatto che fondino il provvedimento di primo grado, il ricorso per cassazione è escluso per il motivo di cui al numero 5 dell'art. 360 cpc.

Si pensi al caso in cui il giudice di primo grado respinge una domanda di annullamento di un contratto per dolo, in conformità a prove esaustive; il giudice d'appello ritiene, altresì, di confermare la medesima valutazione negativa pronunciata nel precedente grado di giudizio.

Il ricorso per cassazione sarà precluso, inoltre, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, quando a essere impugnata sarà la sentenza d'appello confermativa di quella del primo grado.

Funzione del filtro è, evidentemente, quella di selezionare le impugnazioni per condurre all'udienza di precisazione delle conclusioni, esclusivamente i processi che si ritengano davvero necessitanti di essere rivisti.

Aver superato la soglia del filtro non significa certezza che la decisione di primo grado venga riformata in appello, dunque il travalicamento dello stesso implica un bisogno di approfondimento che presumibilmente ma non necessariamente potrà sfociare in un mutamento del provvedimento impugnato.

La "ragionevole probabilità" di accoglimento deve riguardare ciascun motivo dedotto. Di conseguenza, se anche si prospetta una modifica parziale del provvedimento di primo grado, si esclude la pronuncia d'inammissibilità.

Implicazione fondamentale della norma di cui all'art. 348 bis è il rispetto del principio del contraddittorio, già elevato a rango costituzionale attraverso il disposto dell'art. 111 Cost., ripreso dall'art. 183 cpc c. 4 e positivizzato dalla legge 69/2009 anche nel secondo comma dell'art. 101 cpc, in merito alla questione delle sentenze rese ex abrupto (o "della terza via"). Prevede quest'ultima disposizione che "se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". La disposizione trova applicazione, qualora il giudizio sia giunto alla fase della decisione. Per converso, se la questione è rilevata dal giudice prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il contraddittorio viene instaurato ai sensi dell'art. 183 c. 4. Effettivamente la situazione non è diversa: si tratta, in entrambi i casi, di concedere un termine per presentare memorie e svolgere tutte le attività probatorie, di trattazione, facenti seguito o comunque inerenti la questione rilevata d'ufficio.

Ora, l'art. 348 ter recita: "sentite le parti". Onde evitare che un'interpretazione troppo rigorosa e formale del principio del contraddittorio abbia delle ripercussioni sull'auspicata ragionevole durata del processo, si ritiene che l'osservanza di detto principio debba aver luogo ogni qualvolta la scelta del giudice possa contenere un certo margine di discrezionalità e sul quale - dunque - le parti potrebbero avere qualcosa da esprimere in proposito. Ciò che all'atto pratico succede presso le Corti d'Appello (rectius, l'interpretazione frequentemente fatta dalla Corti d'Appello dell'inciso "sentite le parti") è: la possibilità per le parti contendenti di riportare le loro osservazioni, in forma sintetica, a verbale senza una vera e propria discussione orale dopo che il Presidente abbia comunicato senza formalità particolari di riservarsi. Anche nel caso in cui si preveda di pronunciare ordinanza d'inammissibilità.

Con l'applicazione del "filtro" si crea un rapporto diretto tra il provvedimento di primo grado e il ricorso per cassazione poiché è il primo a poter esser impugnato e non l'ordinanza che si pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.

A questo proposito, ci si è posto il seguente quesito, tra le varie incertezze interpretative: ossia se, nonostante la lettera dell'art. 348 ter preveda espressamente che sia il provvedimento di primo grado a dover essere impugnato tramite ricorso per cassazione e non l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello, sia possibile individuare dei casi in cui il ricorso per cassazione possa essere proposto direttamente nei confronti dell'ordinanza.

Si mettano a confronto due ordinanze della Suprema Corte l'una poco distante dall'altra e rispondenti in maniera contrastante al quesito.

Nell'ordinanza del 27 marzo 2014 n. 7273, si legge: "il tenore letterale dell'articolo 348 bis c.p.c., evidenzia che il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito. In questo senso sono anche le prime e convergenti letture delle corti d'appello. L'appello privo di probabilita' di accoglimento "non e' quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma e' quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato" (App. Roma 23 gennaio 2013, Cavaliere e. Restani); la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame "si risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto" (App. Roma 30 gennaio 2013, Soc. Comauto c. Comp. assicurazioni Unipol); l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata "nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento" (App. Milano 14 febbraio 2013, Soc. B.M. c. Fondiaria-SAI assicurazioni)".

Il provvedimento della Cassazione prosegue specificando che se l'ordinanza d'inammissibilità è pronunciata entro il proprio ambito operativo non vi è "spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione" neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. c. 7.

Tuttavia, nel caso specifico e per due motivi, l'ordinanza d'inammissibilità che individua una questione pregiudiziale di rito avente carattere impeditivo e riguardante la forma dell'atto di appello è considerata ricorribile per cassazione. In primo luogo, si ritiene che detta ordinanza presenti il requisito della definitività. Il punto viene spiegato in questi termini: se l'ordinanza-filtro ha sì carattere decisorio (e ciò costituisce requisito ai fini della proponibilità del ricorso straordinario per cassazione, perché come la sentenza di primo grado viene emessa nell'ambito di un giudizio - quello d'appello - che ha a oggetto situazioni di diritto soggettivo o delle quali si prevede la piena giustiziabilità) non possiede, tuttavia, il carattere della definitività atto a determinare il formarsi del giudicato sul diritto controverso. Si assicura, pertanto, tutela alla situazione giuridica dedotta dando la possibilità di tornare a impugnare il provvedimento di primo grado, come disposto dall'art. 348 ter comma 3, specificando il successivo comma 4 che "quando la prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice d'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso, "e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione… puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)".

Nel caso sottoposto alla Corte, l'ordinanza-filtro non si pronuncia sulla fondatezza dell'appello ma per decidere una questione sul mezzo d'impugnazione volta a dichiarare un'inammissibilità per ragioni processuali discendente dal mancato rispetto del requisito della specificità richiesto dall'art. 342 cpc, come riformato dalla l. 69/2009. In questa evenienza, secondo la corte, sussiste (oltre al carattere della decisorietà) pure la definitività. E meglio, il soccombente che vede pronunciare a suo sfavore l'ordinanza-filtro può ricorrere sì per cassazione ma potendo lamentare solo motivi attinenti al provvedimento di primo grado e non error in procedendo compiuti dal giudice con i quali egli non ha dato ingresso al giudizio d'appello per una questione pregiudiziale. L'ordinanza n. 7273 non ritiene risolutiva a tal fine l'affermazione contenuta nella relazione al d.l. 83/2012, secondo la quale la ricorribilità per cassazione a seguito dell'ordinanza di filtro è destinata ad "assorbire ogni tutela costituzionalmente necessaria". Il Collegio, inoltre, non ritiene condivisibile quell'autorevole dottrina che ammette si possa "riaprire la partita" del primo grado con il ricorso per cassazione, a fronte di un appello respinto con lo strumento del filtro per ragioni di carattere processuale che impediscano l'esame nel merito del gravame.

Il secondo motivo assunto dal Collegio a favore dell'impugnabilità di detta ordinanza-filtro è che essa si fonda su una questione di rito: la mancanza di specificità richiesta dall'art. 342 cpc. In virtù del suo contenuto effettivo la decisione d'inammissibilità è considerata sentenza in senso sostanziale, e - probabilmente - il ragionamento condotto dalla Corte è quello di valutare il diritto processuale d'azione come un diritto avente specifica e autonoma rilevanza, e - di conseguenza -se non altrimenti impugnabile lo è con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento che lo violi. Così la Cassazione qualifica "sentenza in senso sostanziale" questo provvedimento che non va a incidere sul diritto soggettivo oggetto della domanda e per la cui tutela si prevede impugnazione per cassazione, bensì sulla opportunità che contro la sentenza di primo grado si svolga un pieno appello.

Partendo dal medesimo presupposto, tuttavia con segno contrastante, nell'ordinanza del 19 aprile 2014 n. 8940/2014, il diritto processuale d'azione viene invece ritenuto privo di quella specifica e autonoma rilevanza attribuitegli dall'ordinanza 7273, negando perciò ricorribilità per cassazione all'ordinanza-filtro pronunciata ex art. 348 bis ed escludendola anche per la parte sulla condanna alle spese. Ciò perché secondo Cassazione, pur avendo a oggetto un diritto soggettivo di credito è pur sempre decisione dipendente da una statuizione non decisoria qual è quella di inammissibilità.

Si esprime la Suprema Corte in questi termini. "L'articolo 348 bis, quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'articolo 350 c.p.c., come gli impone l'articolo 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p."

Se si ritengono esistere valide argomentazioni al fine di ammettere la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza-filtro, pare corretto anche questo giusto contemperamento concernente le spese. La parte che voglia contestare la liquidazione delle spese operata dal giudice d'appello, può farlo in sede di ricorso contro la sentenza di primo grado.

Con la sentenza 11 dicembre 2014 n. 26097, tra i diversi motivi di ricorso, limitatamente a quel che qui interessa, si solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 348 ter cpc per contrasto con gli articoli 3 e 111 Cost. c. 7 laddove esclude il ricorso per cassazione ai sensi del nuovo n. 5 art. 360 cpc della sentenza di primo grado, cui si aggiunge nel successivo motivo un'eccezione di illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui ammette "la sola succinta motivazione dell'ordinanza di ammissibilità dell'appello", per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost. comma 6 e 7.

A proposito del primo motivo (inammissibile) dispiegato contro l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348 ter cpc, la Suprema Corte rammenta come - conformemente al dettato del d.l. 83/2012 - il giudice che riconosca l'impugnazione non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, con ordinanza la dichiara inammissibile e che con la pronuncia di tale ordinanza, nel termine ordinario di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore alla prima) è proponibile ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado (comunque non oltre il termine di cui all'art. 327 cpc e considerato anche l'eventuale periodo di ferie giudiziarie). Si ricorda, altresì, l'esclusione del ricorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cpc ove la pronuncia d'inammissibilità sia basata sulle medesime questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado.

A sostegno della non impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza-filtro, la Suprema Corte richiama, tra le altre, anche l'ordinanza n. 8940 in linea con la sentenza in esame pur sviluppando quest'ultima altro genere di argomentazione.

Conformemente allo scopo della novella, la valutazione deve essere realmente sommaria, per quanto completa specialmente con riguardo alle questioni più liquide, e risolversi in una "schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice".

In ogni caso, sostiene la Corte, l'ordinananza-filtro non è mai autonomamente impugnabile poiché sprovvista del requisito della definitività, potendo impugnarsi comunque il provvedimento di primo grado nei termini e nei modi fissati dall'art. 348 ter cpc.Nella Costituzione non è garantito, non è previsto espressamente il doppio grado di giurisdizione nel merito; così il legislatore può regolare la sua concretizzazione in considerazione dei principi di economia processuale e contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli. Parafrasando attraverso l'invocazione delle parole del

CONSOLO: "L'appello è impugnazione che nella Costituzione non trova un diretto punto di emersione e tanto meno una garanzia di indispensabilità".

Vale a dire, secondo quanto espresso dalla Corte, la parte non gode di un diritto costituzionalmente garantito a un doppio esame nel merito assistito da motivazione ampia ed esauriente piuttosto che solo sommaria in uno dei due gradi. Oltretutto, la limitazione al ricorso per cassazione operata con l'esclusione del motivo di cui al numero 5 dell'art. 360 cpc - per il caso di valutazioni di fatto identiche da parte del giudice del primo e del secondo grado- è addirittura esclusa da una diretta previsione costituzionale. Abolire il giudizio di legittimità in quest'ultima ipotesi (cd. doppia conforme) e pronunciare l'ordinanza di insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento è funzionale all'obiettivo di accorciare i tempi di svolgimento del processo, lasciando comunque ferme le garanzie costituzionali sul diritto d'azione che - effettivamente tutelato dalla Costituzione - a volte persino esige forme semplificate di definizione delle controversie, grazie alla loro materiale capacità deflattiva del carico a ridosso del sistema giudiziario.

Ecco perché si ritiene indispensabile non tanto una taratura di tale mole quanto dello "sviluppo del processo" in ogni suo grado e negli eventuali gradi successivi, attraverso l'impiego di regole chiare, severe, uguali per chiunque, che non impediscano l'esercizio del diritto d'azione e che gradatamente diventino sempre più serrate o rigorose con l'avanzare dei gradi di giudizio.

Sottolinea, ulteriormente, Cassazione che non è l'appello (salvo il sistema della giustizia amministrativa ex art. 125 Cost.) bensì il ricorso per cassazione a "possedere una garanzia costituzionale" e solo in caso di violazione di legge.

A fronte della notevole criticità sembra, per la qual cosa, coerente il tentativo di recuperare la efficienza del sistema semplificando il giudizio e, al contempo, mantenendo i livelli di garanzia.

Dinanzi a queste approfondite considerazioni, la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter cpc, nella parte in cui esclude il ricorso ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5, proprio perché, riassumendo:

- il doppio grado di giudizio di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale davanti al giudice ordinario;

- preso atto della crescente criticità che colpisce il giudizio d'appello è coerente cercare di semplificare il relativo procedimento pur tenendo saldo il livello di garanzia. Semplificazione attuabile con il ricorso per cassazione solo contro la pronuncia di primo grado, limitatamente alle caratteristiche estrinseche della motivazione di detto provvedimento e non per questo idonea a impedire l'esercizio del diritto di difesa, pur chiedendo all'interessato un modesto maggiore impegno.

L'avv. Dir. Iur. Damiano Stefani, Giudice del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ordinamento ove lo strumento del filtro non esiste), scrive nell'introduzione di un suo articolo dedicato ai mezzi di ricorso nel nuovo CPP svizzero (Bollettino a cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino n. 48 - Novembre 2014, pagg. 10 e ss.): "Una rapida ed ineccepibile sentenza di primo grado, che ne rende inutile l'impugnazione, è il miglior modo di far giustizia". Mentre noi, che di tale strumento disponiamo siamo esortati a crederci, com'è giusto che sia.

Dott.ssa Zulay Manganaro
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