La bici deve essere munita di campanello come previsto dall'art. 68, comma 1, lett. b) del Codice della strada

Bici senza campanello: cosa dice il Codice della strada

Chi va in giro in bicicletta senza munirsi dell'apposito campanello rischia una multa fino a 102 euro. A prevederlo è una norma del codice della Strada, forse non nota ai più, finita più volte all'attenzione della cronaca, in seguito alle iniziative di vari sindaci che hanno deciso di multare i ciclisti "indisciplinati" che andavano in giro senza l'apposito segnalatore acustico.

A prevedere tale obbligo è l'art. 68, comma 1, lettera b), del Codice della strada, il quale prevede che i velocipedi debbano essere muniti "per le segnalazioni acustiche: di un campanello".

Chiunque circola con dispositivo non conforme o mancante, secondo la previsione normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

Campanello udibile anche a 30 metri di distanza

Ma non solo. Il regolamento al codice della strada, prescrive anche le caratteristiche che il dispositivo acustico deve possedere per non incorrere in sanzioni.

"Il suono emesso dal campanello - recita infatti l'art. 223 - deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza"!


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