In materia di appalti ed in particolare di requisiti richiesti per la partecipazione alle gare, il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito che benché l'esclusione del concorrente che sia stato condannato per reati finanziari o che incidono sulla moralità professionale sia non obbligo ma una facoltà discrezionale per la stazione appaltante, è legittima l'esclusione del concorrente che non dichiari di aver patteggiato una pena ex art. 444 c.p.p. per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge in concorso, turbata libertà degli incanti in concorso, associazione per delinquere, corruzione continuata e altro, qualora il bando espressamente richieda tale tipo di dichiarazione; e ciò anche nel caso in cui la lettera di invito preveda una formulazione più ambigua ed equivoca, attesa la prevalenza del bando sulla lettera di invito. Tali reati evidenziano una situazione che doveva essere portata a conoscenza della stazione appaltante, al fine di esprimere le valutazioni sulla cui discrezionalità si incentra l'appello; e non rileva il fatto che tali reati siano stati accertati con una sentenza ex art. 444 c.p.p. anziché con un'ordinaria sentenza di condanna. (Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 2 gennaio - 29 marzo 2004, n.1660: Contratti della P.A. - Ammissione - Requisiti - Moralità professionale - Portata - Art. 18 D.L. vo n. 406 del 1991).
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