La quota modulare obbligatoria dall'iscrizione alla Cassa Forense fino al pensionamento, con aliquota dell'1% sul reddito, versamenti minimi e riduzioni del 50% per praticanti abilitati e avvocati di età inferiore ai 35 anni per il primo quinquennio di iscrizione, è stata ricompresa nel contributo soggettivo, fissato nella misura del 14% sul reddito professionale, dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 e del 14,5% dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020; la quota modulare volontaria, invece, attualmente variabile tra l'1% e il 10% del reddito professionale, viene calcolata secondo il metodo contributivo, di talché il rendimento effettivo della pensione dipende dall'apporto contributivo personale, ovvero dall'entità e dalla durata dei contributi che il professionistaLa scelta va effettuata mediante opzione all'atto di compilazione del Modello 5, indicando l'aliquota e l'importo da versare in autoliquidazione decide di destinarvi.
, ha validità di un anno e quindi va ripetuta ed eventualmente modificata entro ogni 31 dicembre. A fronte dell'innalzamento dell'età pensionistica e della conseguente diminuzione dell'assegno previdenziale, la pensione modulare, per coloro che hanno la possibilità di effettuare i versamenti (comunque flessibili e variabili su base annuale), consente di meglio adeguare la pensione alle proprie esigenze attuali e alle proprie aspettative future.
Rispetto ai tradizionali fondi pensione, inoltre, ha dei costi di gestione inferiori. Sotto il profilo fiscale è da rilevare che, al pari di ogni contributo dovuto alla Cassa Forense, anche la quota destinata alla pensione modulare è interamente deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef. La Cassa Forense fornisce informazioni dettagliate sulla pensione modulare mediante il servizio newsletter e presenta alcuni prospetti sul rendimento della pensione modulare all'interno di questa guida: Risparmio fiscale e previdenziale nella pensione modulare