di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 469 del 14 Gennaio 2015.
E' legittimo licenziare una risorsa, assunta come categoria protetta con contratto a tempo indeterminato succedutosi a regolare tirocinio semestrale, per mancato superamento del periodo di prova, senza che il datore di lavoro osservi la forma scritta?
Per la Cassazione la risposta è affermativa, dovendosi applicare i principi generali in tema di periodo di prova, non essendo necessaria una formale comunicazione delle ragioni del recesso.
"Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 Aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni di recesso".
L'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova, non è dunque vincolato ad alcuna forma particolare, dovendo tuttavia la decisione di interrompere il rapporto di lavoro essere motivata e comunicata al lavoratore. Resta onere e facoltà del lavoratore contestare tale indicazione, vincolando il giudice ad "accertare, anche d'ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 collega l'obbligo di assunzione". Tale tipo di accertamento si risolve in un'indagine sul fatto, accertamento che non è certo ripetibile in Cassazione, dovendo la stessa Corte limitarsi a un sindacato esterno sulla motivazione. Data la mancata emersione di qualsiasi elemento di irragionevolezza o illogicità, il ricorso è rigettato.
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