Lui viene allontanato dalla casa familiare accusato di aver sottoposto la moglie a maltrattamenti e di aver abusato sessualmente di lei.

di Marina Crisafi - Quando si dice oltre il danno la beffa. Lui la tradisce con altre donne e lei lo scopre casualmente dai commenti su Facebook. Fin qui, tutto nella norma, si potrebbe dire, visti i tempi. Ma lei chiede chiarimenti e, per tutta risposta, riceve violenze, offese, anche davanti ai figli minori, e viene costretta a rapporti sessuali "particolari".

Lo denuncia e lui viene allontanato dalla casa familiare accusato di aver sottoposto la moglie a maltrattamenti e di aver abusato sessualmente di lei.

Il marito, però, non si rassegna e dopo aver visto respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'allontanamento dal Tribunale del riesame, adisce la Suprema Corte lamentando carenza del bagaglio indiziario fondato solo sulle parole della moglie senza tenere conto che tra i due vi fosse una conflittualità accesa, tale da dover soppesare con cautela le sue dichiarazioni e invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ma i giudici del Palazzaccio non sentono ragioni e nella sentenza n. 1339 del 14 gennaio 2015 ribadiscono la legittimità dell'ordinanza, considerandola "chiara, dettagliata e puntuale" alla luce delle parole della persona offesa (e delle sorelle testimoni), la cui credibilità intrinseca è "desumibile dalla precisione delle indicazioni fornite e dalla logica e coerenza delle circostanze riportate".

Avallando le conclusioni dei giudici di merito, di fronte all'emersione di "un quadro di condotte offensive, di infedeltà e sopraffazione tale da giustificare le accuse mosse", la terza sezione penale della S.C. ha ricordato, infatti, il proprio costante orientamento, secondo il quale, specie per i reati che maturano in un contesto così privato, "è ben possibile basare le accuse sulle parole della sola persona offesa (spesso unica testimone), sempre che, ovviamente, le dichiarazioni accusatorie siano state vagliate con cura".

Per la Cassazione, ciò è avvenuto nel caso di specie, non avendo il ricorrente offerto argomenti specifici a conforto delle proprie insinuazioni e dubbi o comunque in grado di intaccare le conclusioni dei giudici di merito, neanche sul piano cautelare, laddove il pericolo di reiterazione criminosa è stato desunto "avuto riguardo alla specifica natura e modalità dei fatti, ripetutisi in modo abituale ed originati dal contesto familiare", oltre che alla personalità dell'indagato "incapace di gestire le proprie emozioni ed impulsi negativi". Nessun dubbio, dunque, per la S.C., nel confermare la piena idoneità della misura e nel dichiarare inammissibile il ricorso condannando l'uomo anche al pagamento delle spese processuali.

 

Cassazione Penale, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1339
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