Sentenza della Cassazione ridimensiona il principio per cui nel processo tributario le dichiarazioni del terzo rivestono valore meramente indiziario, e non probatorio

Una recente sentenza della Cassazione ridimensiona il principio cristallizzato nell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 546/1992, per cui nella giustizia tributaria le dichiarazioni del terzo - trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta versato nell'avviso di accertamento - rivestono valore meramente indiziario, e non probatorio (a meno che chiaramente non vengano corroborate da altri elementi di prova).

La decisione

Secondo quanto precisato dagli Ermellini nella sentenza n. 27134/2014, infatti, ci sono casi in cui dette dichiarazioni, se gravi, precise e concordanti, possono assumere i connotati della presunzione a norma dell'art. 2729 c.c., ed assurgere, conseguentemente, al rango di vere e proprie prove. Il caso di specie vedeva coinvolta una società cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di rettifica per recuperare alcune somme già rimborsate a titolo di credito IVA e al contempo rifiutare un rimborso infrannuale non ancora versato.

Dopo due giudizi di merito da cui usciva vittoriosa la società, sulla base della considerazione - fra l'altro - che le dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica fossero inutilizzabili ai fini della decisione a norma del divieto contenuto nel succitato art. 7 co. 4 D.lgs 546/1992, il ricorso in Cassazione si è invece concluso in favore dell'Ente riscossore.

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