Possono finalmente incontrare la nipote dopo 12 anni, i due nonni torinesi che si sono rivolti alla Cedu per la violazione del loro diritto alla serenità e ai legami familiari a seguito della decisione dei tribunali italiani.
La Corte di Strasburgo, nella sentenza del 20 gennaio scorso (Manuello e Nevi c. Italia) ha riconosciuto il loro diritto al legame con la nipote e ha condannato l'Italia al risarcimento di migliaia di euro per danni morali.
I due nonni paterni infatti non vedevano più la nipote da quando aveva cinque anni, poiché i rapporti erano stati interrotti quando la nuora aveva chiesto la separazione e il figlio era stato accusato per sospetti abusi sessuali sulla bambina.
Nonostante il processo penale si era concluso con l'assoluzione piena del genitore, la vicenda si è ripercossa nei rapporti con i nonni, perché i servizi sociali e gli psicologi, incaricati dal tribunale di favorire la riconciliazione con padre e nonni paterni, non operarono in tal senso. Gli psicologi, infatti, espressero parere negativo sulla continuità dei rapporti con i nonni, poiché la loro posizione di genitori del padre della bimba e conseguentemente il legame con il figlio, nonostante l'assoluzione, erano in grado di causare sofferenze alla nipote, sicchè le visite furono considerate incompatibili con il benessere della minore e se ne chiese la sospensione.
La decisione del tribunale di Torino fu confermata anche dalla Corte d'appello e dalla Cassazione.
Ma i nonni non si sono rassegnati e si sono rivolti alla Corte europea denunciando un'aperta violazione dell'art. 8 Cedu sia per l'eccessiva durata del processo innanzi al tribunale dei minori (tre anni), sia per il mancato intervento delle autorità italiane contro la condotta ostativa dei servizi sociali, in deroga alle esigenze di bilanciamento tra il benessere della nipote e il loro diritto di visita.
Le loro istanze sono state accolte dalla Corte di Strasburgo, la quale ha imputato all'Italia la violazione del diritto dei nonni a mantenere un legame con la nipote, in quanto legame che rientra a pieno titolo tra quelli tutelati dall'art. 8 Cedu.
È vero che lo Stato, nel caso di abusi sessuali, deve agire con grande prudenza e le "misure prese per proteggere il minore possono porre dei limiti ai contatti con i membri della famiglia", hanno affermato i giudici europei, ma è vero, altresì, che le autorità italiane avevano il dovere di compiere ogni sforzo e adottare le opportune cautele al fine di salvaguardare il legame familiare, evitando il disfacimento totale delle relazioni familiari, come avvenuto nel caso di specie.
Spetta alle autorità interne, infatti, ha spiegato la Cedu, predisporre le misure necessarie a tutelare il benessere primario del minore garantendo l'equo bilanciamento degli interessi. Favorire il rapporto tra nonni e nipoti e, nello specifico, il percorso di riconciliazione, è, pertanto, uno degli obblighi positivi dello Stato, analogamente a quello riguardante i rapporti con i genitori e in generale a tutte le fasi prodromiche al conseguimento del benessere primario del minore.
Sentenza Cedu 20 gennaio