L'interessato, nel corso di visita medica sostenuta presso l'ospedale militare, ha dichiarato di essere omosessuale

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 1126 del 22 Gennaio 2015. 


Nel caso di specie, l'interessato, nel corso di visita medica sostenuta presso l'ospedale militare, ha dichiarato di essere omosessuale. A seguito di tale dichiarazione, al ricorrente è stato notificato avviso di nuovo accertamento finalizzato alla verifica di possesso dei requisiti psicofisici necessari alla guida degli automezzi. Secondo il ricorrente, tale comunicazione ha avuto finalità sostanzialmente discriminatoria, ritenendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione che ha di fatto divulgato dati sensibili, in palese violazione della privacy dell'interessato.

Se in primo grado il ricorrente ha ottenuto pieno ristoro, la sentenza veniva riformata in appello, con sensibile riduzione dell'importo dovuto dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento del danno, poiché "l'illegittima diffusione dei dati afferenti all'identità sessuale sarebbe rimasta circoscritta in ambito assai ristretto"

Interviene dunque la Cassazione sulla sentenza impugnata, ritenendo il ricorso "pienamente fondato", dichiarando che "il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del … in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno". 

Ciò che è stato leso, secondo la Cassazione, è infatti il diritto inviolabile della persona di cui all'art. 2 della Costituzione: "il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione (c.d. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza

Dudgeon/Regno unito del 1981". Inoltre, la stessa instaurazione di un procedimento civile volto al ristoro del danno subito è indice di conoscenza e conoscibilità pubblica della situazione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio. 

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