Le violazioni saranno punite con multe fino a 8mila euro e confisca dei prodotti. Le prescrizioni sono in vigore dal 25 novembre

D'ora in poi ristoranti, bar e pizzerie dovranno "servire" ai clienti oliere regolarmente etichettate e dotate di tappo antirabbocco. Le violazioni saranno punite con multe fino a 8mila euro e confisca dei prodotti.

Ad evidenziare tale obbligo ci ha pensato la polizia municipale di Torino, con la circolare n. 8 del 13 gennaio 2015.

In realtà, le prescrizioni sono in vigore dal 25 novembre scorso e sono state introdotte dalla l. n. 161/2014 (c.d. "Legge europea 2013-bis") che ha modificato, tra le altre cose, l'art. 7 della l. n. 9/2013, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

Per l'effetto della novella normativa, pertanto, fatta eccezione per gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, "gli oli d'oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto  non  possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l'esaurimento  del contenuto originale indicato nell'etichetta".

Oltre alla rigorosa "presentazione" agli avventori (ai tavoli, sui banconi, ecc.) i titolari dei pubblici esercizi dovranno stare molto attenti anche alla corretta etichettatura.

La legge dispone infatti che l'indicazione dell'origine degli oli d'oliva vergini deve figurare in modo "facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente" e che, qualora le miscele siano originarie di altri Stati membri o di Paesi terzi, la provenienza sia stampata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.

Omettere indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine o inserire diciture fuorvianti e non corrispondenti all'effettiva provenienza territoriale delle olive integra, infatti, ex art. 4 della legge "pratica commerciale ingannevole", con la previsione di sanzioni decisamente pesanti per i trasgressori. 

Circolare_8_pm_Torino

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