L'assegno divorzile compete al coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto, durante la vita matrimoniale. E se questo tenore era di notevole spessore, a fronte di una disponibilità economica ingente del marito, acclarata dalle indagini della polizia tributaria, la moglie ha diritto all'assegno sin dalla data della domanda.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1264 del 26 gennaio 2015, confermando il provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabria che disponeva, a carico del marito, il mantenimento per l'ex moglie e i due figli, non autosufficienti economicamente, prevedendo che l'assegno divorzile decorresse dalla data della domanda della donna.
Irrilevanti le doglianze dell'uomo che sosteneva che l'elevato tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e la separazione fosse da ascrivere esclusivamente agli aiuti economici del padre dello stesso, nel frattempo deceduto, e che gli ingenti movimenti di denaro sui suoi conti correnti, formalmente intestati ad una società terza, fossero meri errori materiali di battitura.
Affermazioni smentite, hanno affermato i giudici del Palazzaccio, ritenendo corrette le motivazioni della corte territoriale, dalle indagini della polizia tributaria che avevano evidenziato le ingenti disponibilità patrimoniali, di cui il marito già godeva nei primi anni '90 (prima della separazione), tanto da aver costituito (con donazione miliardaria del padre e altro rilevantissimo conferimento) una società di capitali.
Non hanno dubbi pertanto i giudici della S.C. sulla valutazione congrua e non censurabile della corte territoriale, nel liquidare, a fronte di tali considerazioni e delle (per contro) modestissime disponibilità patrimoniali della moglie, l'assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto alla decorrenza dell'assegno, com'è noto, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, "l'art. 4, comma 13, l. 898/1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno divorzile dalla domanda, conferisce al giudice un potere discrezionale" che, nel caso di specie, tenuto conto della notevolissima disparità di condizioni economiche tra i due coniugi, non può che essere condiviso.
Cassazione Civile, testo ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1264