Una casa editrice pubblica un libro sugli "anni di piombo", citando tra le pagine della storia della lotta armata italiana un magistrato e definendolo "toga rossa". Lui non ci sta a vedersi attribuita un'etichetta "sgradita" persino al presidente del Consiglio dell'epoca e trascina scrittore ed editore davanti ai giudici chiedendo il risarcimento danni.
La vicenda arriva fino in Cassazione, la quale, con sentenza n. 1435 del 27 gennaio scorso, ha messo la parola fine alla discordia, sdoganando, in via definitiva, la valenza negativa della definizione "toga rossa" da oggi utilizzabile anche come "elogio" senza paura di incorrere in una causa per diffamazione.
Con buona pace del magistrato che ha visto respinta la propria richiesta di risarcimento, la S.C. infatti si è trovata d'accordo con la Corte d'Appello di Milano che, ribaltando il verdetto del giudice di primo grado, ha sostenuto che la censurata espressione, nel contesto dell'opera, non risultava affatto "usata in tono denigratorio o dispregiativo, bensì piuttosto in senso positivo", per indicare l'atteggiamento di un magistrato che non si ferma alle apparenze e che gode di "una coscienza tranquillamente fiera".
Un'espressione, dunque, concordano gli Ermellini, da ritenersi, nell'insieme complessivo del libro, "in qualche modo elogiativa", per nulla scalfita dalla circostanza che nel testo si affermasse "che le toghe rosse erano particolarmente sgradite al presidente del Consiglio (dell'epoca) e ai suoi giornali".
Ciò, infatti, hanno concluso i giudici del Palazzaccio rigettando il ricorso, dato il carattere "del tutto soggettivo del giudizio di sgradevolezza" non può certamente integrare gli estremi della diffamazione.