a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
La Cassazione, sezione III penale - sentenza del 13 gennaio 2015 n. 948, ha di recente statuito che ai fini della punibilità per il reato di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutte le persone riunite compiano materialmente atti di violenza sessuale nei confronti della vittima.
Nel caso di specie l'imputato condusse la vittima presso la sua abitazione ma la violenza sessuale fu di fatto commessa da un complice in altra stanza. L'imputato però rimase in casa con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento ingenerando così nella vittima la convinzione di non avere alcuna via di fuga.
Tratto a giudizio per rispondere del delitto di violenza sessuale di gruppo, egli sostenne che la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 609 octies del Codice Penale non era configurabile in mancanza della simultanea presenza (dell'imputato e del complice) nella stanza, nel luogo di commissione del fatto.
La Corte, in sentenza, sostiene che è ben vero che la disposizione normativa prevede, quale elemento costitutivo, che agli atti partecipino le persone riunite ma specifica che ai fini della punibilità della partecipazione non risulti espressamente richiesto dalla norma che tutte le persone riunite compiano materialmente gli atti di violenza sessuale. Il Collegio considera sufficiente la loro presenza nel luogo e al momento di commissione del fatto criminoso. Il correo, a giudizio della Corte, deve poter intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto oppure la sua presenza deve essere volta a presidiare il luogo di esecuzione del crimine. In ogni caso la presenza del compartecipe, anche se non nella stessa stanza, deve essere tale da esercitare una carica intimidatoria sulla vittima.
Avv. Cristina Bassignana