A confermare l'equiparazione dell'istituto nel processo civile è stata la recente circolare del 15 ottobre 2014 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula

Come già avviene nel processo penale, anche nel gratuito patrocinio civile la decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio parte dal momento del deposito della domanda presso il competente Consiglio dell'Ordine e non già dalla relativa delibera di ammissione.

A confermare l'equiparazione dell'istituto nel processo civile è stata la recente circolare del 15 ottobre 2014 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula.

In particolare, si legge nella circolare, nel d.p.r. n. 115/2002 viene disciplinata espressamente (all'art. 109) la decorrenza del patrocinio a spese dello Stato solo in ambito penale riconducendo tal momento alla "data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".

Nulla è previsto invece per il processo civile.

Tuttavia, la Cassazione (con sentenza n. 24729/2011) ha avuto modo di affermare che "condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione", che deve avvenire, ai sensi dell'art. 126 del d.p.r. n. 115/2002 nei dieci giorni successivi alla presentazione della relativa istanza (o alla data in cu la stessa è pervenuta), "porterebbe a pregiudicare illogicamente i dritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile".

Il Ministero della Giustizia, pertanto, ha ritenuto corretto "operare" in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte. 

Circolare_Giustizia_15_10_2014

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