Come già avviene nel processo penale, anche nel gratuito patrocinio civile la decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio parte dal momento del deposito della domanda presso il competente Consiglio dell'Ordine e non già dalla relativa delibera di ammissione.
A confermare l'equiparazione dell'istituto nel processo civile è stata la recente circolare del 15 ottobre 2014 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula.
In particolare, si legge nella circolare, nel d.p.r. n. 115/2002 viene disciplinata espressamente (all'art. 109) la decorrenza del patrocinio a spese dello Stato solo in ambito penale riconducendo tal momento alla "data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".
Nulla è previsto invece per il processo civile.
Tuttavia, la Cassazione (con sentenza n. 24729/2011) ha avuto modo di affermare che "condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione", che deve avvenire, ai sensi dell'art. 126 del d.p.r. n. 115/2002 nei dieci giorni successivi alla presentazione della relativa istanza (o alla data in cu la stessa è pervenuta), "porterebbe a pregiudicare illogicamente i dritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile".
Il Ministero della Giustizia, pertanto, ha ritenuto corretto "operare" in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Circolare_Giustizia_15_10_2014