Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Anche grazie alla lettura dell'interessante sentenza del Tar Torino sezione 1, la n. 1525 del 09.10.2014, scopriamo insieme l'istituto del trasferimento temporaneo.
Si tratta di un istituto disciplinato dall'art. 42 bis comma 1 d. lgs. n. 151 del 2001. ed è pienamente applicabile anche al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'art. 3 comma 1 d. lgs. n. 165/01.
E' un congegno giuridico in forza del quale, previa valutazione discrezionale dell'amministrazione, un dipendente può essere spostato presso una diversa sede di destinazione ove risulti esservi un posto vacante con similare posizione retributiva.
A ben vedere si tratta di una regola generale, applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa Amministrazione, che non riguarda solo i passaggi tra Amministrazioni diverse.
Nello specifico segmento militare, talvolta gli appartenenti ai Corpi e alle Forze di Polizia si persuadono del fatto che sussista un vero e proprio loro diritto a godere di tale beneficio normativamente sancito, ma così non è.
Tutti infatti sanno che quando si parla di "Amministrazione", si parla di "discrezionalità" riguardo a determinate scelte ( ove debbono essere ponderati interessi spesso contrapposti ).
Ebbene, il criterio della discrezionalità ricorre nella fattispecie che stiamo esaminando, fungendo da ago della bilancia nell'assunzione della corretta risposta amministrativa.
In buona sostanza, il beneficio in esame non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, e cioè che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, con la conseguenza che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione.
Riassumendo, possiamo individuare analiticamente le condizioni che debbono obbligatoriamente sussistere affinché sia positivamente valutata la domanda del dipendente:
1) esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione del pubblico dipendente,
2) esistenza della corrispondente posizione economica nella sede di destinazione,
3) assenso dell'amministrazione di provenienza,
4) assenso dell'amministrazione di destinazione.
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